Sentenza n. 2745/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.11.2025 per mezzo del difensore a mezzo p.e.c.; e per la condanna all’esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata alla Questura di Napoli il 26 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata alla Questura di Napoli il 26 novembre 2025, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna dell'amministrazione all'esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha rappresentato di avere comunicato al difensore del ricorrente, con nota del 21 gennaio 2026, il preavviso di diniego. Il difensore ha quindi dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione, insistendo soltanto per la liquidazione delle spese di lite e per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, recependo la dichiarazione del ricorrente e applicando il principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né è stata ordinata l'esibizione dei documenti. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle peculiarità della controversia, delle circostanze rappresentate dall'amministrazione e della tempistica di proposizione del ricorso. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata dichiarata inammissibile perché non conteneva la dichiarazione della situazione reddituale dell'istante relativa all'anno di riferimento 2024, limitandosi a riservarne la successiva certificazione, in violazione dei requisiti prescritti dall'art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inammissibile se non contiene la dichiarazione della situazione reddituale richiesta, non essendo sufficiente riservarsi di produrre o certificare successivamente tale dato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in giudizio il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione di un ricorso in materia di accesso, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo.
- La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione della situazione reddituale relativa all'anno richiesto dalla legge; la mera riserva di successiva certificazione non soddisfa tale requisito.
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