Ordinanza n. 4626/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del DM del Ministero dell'interno il 05.10.2021, e notificato il 12.11.2021, di rigetto della domanda di cittadinanza ex art. 9, c. 1 lett. f) della L. n. 91/1992, K10/-OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Dall'ordinanza emerge che il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e che il ricorrente ha depositato la certificazione relativa agli addebiti a suo carico. L'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare la persistente attualità dell'interesse alla decisione e la necessità di organizzare la calendarizzazione della causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Rilevata la persistenza dell'interesse alla decisione, acquisito il fascicolo amministrativo ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e preso atto della documentazione depositata dal ricorrente, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento. Ha inoltre demandato alla Segreteria gli adempimenti conseguenti e disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'Amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento.
art. 73 c.p.a.
È richiamato per il termine entro il quale le parti possono depositare eventuali ulteriori documenti utili.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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