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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15628/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'ordinanza impugnata non affronta né motiva se le sospensioni condizionali già concesse fossero da intendersi revocate, configurando una omessa statuizione su punto rilevante. Tale vizio, posto l'interesse della Tramacere al mantenimento del beneficio, determina l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al GIP del Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 3 maggio 2022 che ha riconosciuto la continuazione tra tre condanne per reati tributari e ha determinato la pena complessiva. Tramacere deduce che in ciascuno dei tre procedimenti era stata concessa la sospensione condizionale della pena, beneficio non menzionato nell'ordinanza impugnata. Denuncia quindi omissione di motivazione quanto all'eventuale revoca del beneficio e nullità della decisione per assenza di formale domanda di revoca; segnala altresì che è stato emesso un ordine di esecuzione.

Norme richiamate

  • Sez. I n. 41545 del 10.11.2010, rv 248471

    Richiamata in ordine al principio che l'interessato ha interesse al mantenimento del beneficio della sospensione condizionale e che l'omessa statuizione su questioni rilevanti relative a benefici penali costituisce vizio della decisione

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione riconosce la continuazione tra condanne, deve espressamente pronunciare sul destino dei benefici precedentemente concessi (es. sospensione condizionale); la mancata trattazione costituisce omissione di motivazione.
  • La sola emissione di un ordine di esecuzione non supplisce alla necessità di una motivazione e/o di una formale decisione sulla revoca dei benefici: la revoca deve risultare da un atto motivato.
  • Il soggetto che beneficia della sospensione condizionale ha un interesse giuridico a che il giudice dichiari esplicitamente se il beneficio si mantiene o si revoca; in caso di silenzio decisionale è esperibile ricorso con possibilità di annullamento e rinvio.
  • In situazioni analoghe è opportuno, in sede di esecuzione, verificare e sollecitare che il giudice si pronunci espressamente sulla revoca o conservazione dei benefici per evitare provvedimenti esecutivi potenzialmente illegittimi.
  • Se si contesta la revoca di un beneficio non motivata o non decisa, il rimedio è l'impugnazione per omessa statuizione che può condurre all'annullamento e al rinvio ad un nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione.

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