Cassazione Penale, Sentenza n. 17599/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo della somma di Euro 18.680 disposto ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. La difesa deduceva che, dalle circostanze del controllo e della perquisizione (ritrovamento nel furgone di consistente quantitativo di rame, guanti, arnesi e ingente somma in contanti, e presenza di un altro veicolo che seguiva il mezzo), emergevano elementi oggettivi coerenti con una sottrazione recente del rame (ipotesi di furto ex art. 624 cod. pen.), per cui mancava il presupposto per configurare il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) necessario al sequestro ex art. 240-bis; in sostanza si contestava la qualificazione giuridica del fatto e, conseguentemente, la legittimità del sequestro preventivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame, seppur non brillantemente espressa, non fosse inesistente o meramente apparente e che il rinvenimento del materiale (rame) senza giustificazioni fornite dall'indagato fosse sufficiente per ipotizzare la provenienza delittuosa e quindi la ricettazione. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 240-bis
Il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi di questa norma: la Corte ha interpretato che il presupposto per il sequestro (commissione di uno dei reati elencati) poteva essere logicamente ritenuto sussistente in base al rinvenimento del materiale e alla mancanza di giustificazioni.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: la difesa ha prospettato che i fatti fossero più coerenti con un furto recente; la Corte ha ritenuto tuttavia che, alla stregua degli elementi acquisiti, non fosse necessario accertare storicamente la sottrazione per escludere la ricettazione.
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la Corte ha considerato che la detenzione ingiustificata di merce evidentemente di provenienza delittuosa (rame) giustificava l'ipotesi di ricettazione, fondata sul dato del rinvenimento e sull'assenza di spiegazioni da parte dell'indagato.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che permette di irrogare sanzioni pecuniarie in caso di ricorso manifestamente infondato o colpa nella proposizione del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo il versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive disposizioni correlate (art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, e conversioni)
Riferimenti alla disciplina procedurale applicata per l'esame del ricorso (modalità di esame alla luce delle disposizioni emergenziali e delle loro modifiche); la Corte ha proceduto secondo le forme indicate da tali norme.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 240-bis richiede l'esistenza di un fondato sospetto circa la commissione di un reato presupposto; tuttavia, per l'applicabilità del provvedimento è spesso sufficiente il rinvenimento di elementi che lascino ragionevolmente intendere la provenienza delittuosa del bene, anche se non è stata documentalmente ricostruita la dinamica temporale dell'evento.
- La distinzione tra furto (art. 624) e ricettazione (art. 648) può incidere sulla legittimità del sequestro: per escludere la ricettazione e affermare il furto occorrono elementi probatori che ricostruiscano temporalmente e soggettivamente la sottrazione; la mera presenza di merce, arnesi e contanti non esclusi giustifica comunque l'ipotesi di ricettazione se non sono fornite spiegazioni.
- In sede di legittimità, la Corte verifica in prima battuta l'esistenza e la congruità della motivazione del provvedimento impugnato; se la motivazione non è manifestamente inesistente o apparente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza ulteriore sindacato sul merito.
- Chi propone ricorso per contestare la qualificazione giuridica dei fatti deve portare elementi concreti e specifici volti a dimostrare l'alternativa prospettata (es. prove che colleghino temporalmente la sottrazione agli indagati) altrimenti il giudice può ritenere sussistente la qualificazione alternativa adottata dall'organo cui è demandata la misura.
- La proposizione di ricorsi infondati o con profili di colpa può comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, l'aggravio delle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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