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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21384/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per Irpef, Irap e Iva relativa all’anno d’imposta 2004, oltre sanzioni e interessi, deducendo la mancata notifica dell’avviso di accertamento presupposto. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso ritenendo legittima la notifica, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che nel caso concreto occorresse procedere con le forme della irreperibilità temporanea ex art. 140 c.p.c., poiché il messo notificatore aveva accertato la residenza del destinatario in un indirizzo del Comune di Ardea. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 60, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 600 del 1973 e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che si trattava invece di irreperibilità assoluta, con conseguente legittimità della notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo perché, alla luce degli atti del procedimento notificatorio, emergeva un caso di irreperibilità assoluta: il primo invio postale era risultato infruttuoso per indirizzo inesatto, il secondo tentativo aveva restituito l’atto come destinato a soggetto sconosciuto, e le ricerche anagrafiche confermavano l’indirizzo presso il quale erano stati effettuati i tentativi, sicché il contrasto tra risultanze anagrafiche e accertamenti in loco del messo notificatore evidenziava l’assenza nel Comune di abitazione, ufficio o azienda del contribuente. La notifica della cartella e dell’atto presupposto è stata quindi reputata legittima secondo l’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice d’appello per un nuovo esame del merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte, però, ha valorizzato la disciplina della notificazione degli atti impositivi in caso di irreperibilità del destinatario e ha escluso che nel caso concreto dovesse applicarsi la sola disciplina dell’irreperibilità relativa.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione degli atti impositivi è legittima in caso di irreperibilità assoluta del contribuente, cioè quando nel Comune del domicilio fiscale non risultino più abitazione, ufficio o azienda e, all’esito delle ricerche del notificatore, non vi siano dati oggettivamente idonei per notificare altrimenti l’atto.

  • art. 140 c.p.c.

    Si applica quando ricorre una situazione di irreperibilità relativa o quando non risulti una irreperibilità assoluta; la sua applicazione è stata esclusa dalla Corte nel caso concreto, poiché gli accertamenti notificatori deponevano per l’irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • In tema di notificazione di atti impositivi, la scelta tra la procedura dell’art. 140 c.p.c. e quella prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 dipende dall’esito delle ricerche effettuate dal notificatore e dalla concreta sussistenza di una irreperibilità relativa o assoluta del destinatario.
  • Ricorre l’irreperibilità assoluta quando, nel Comune già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e manchino dati oggettivi per eseguire una notificazione ordinaria o per indirizzarla a un luogo noto.
  • Le ricerche preliminari del messo notificatore devono essere effettivamente svolte e la loro esistenza deve emergere con chiarezza dalla relata, ma la legge non prescrive forme tipiche o formule sacramentali per documentarne l’esito.
  • Il contrasto tra risultanze anagrafiche e accertamenti compiuti in loco può essere indicativo dell’irreperibilità assoluta e legittimare la notificazione ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973.
  • Quando la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 60, comma 1, lett. e), la legittimità dell’operato notificatorio non può essere esclusa solo perché la residenza anagrafica risulti formalmente conosciuta, se dagli atti emerge che nel Comune non è più reperibile alcun utile riferimento abitativo o professionale del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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