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Sentenza

Sentenza n. 5093/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/17834/2023 del 26/01/2023 di diniego al rilascio di autorizzazione per l'installazione di tende; -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/22357/2023 del 03/02/2023 di rimozione delle tende del locale della ricorrente, entro 10 giorni dalla data di notificazione del 06/02/2023; -della nota prot. CA/20 22/170053, menzionata ma non comunicata; -del cd. "VAV / 81180062166 ( R.A prot. CA/2022/55177)" del 10/03/2022 e 24/03/2022 di Roma Capitale, menzionati ma non comunicati; -della nota prot. CA/140959 del 30/08/2022, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/2022/176594 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. CA/2022/207240, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/2023/12209, menzionata ma non comunicata; ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 6 delle Norme Generali della DCC 260/97 ed in particolare nella lett. F punto B, nella parte in cui possa ritenersi ostativo alla ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202302555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di tende a servizio di un esercizio commerciale e contestuale ordine di rimozione delle tende

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione all’installazione di tende e il successivo ordine di rimozione, deducendo: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione considerato il precedente parere favorevole della Soprintendenza; la violazione dell’art. 6, lett. F, punto b), delle Norme generali della deliberazione consiliare n. 260/1997, sostenendo che tale disposizione non vieterebbe l’installazione di tende in assenza di marciapiede; in subordine, l’illegittimità della stessa disposizione regolamentare per illogicità e incomprensibilità, nella parte in cui consente le tende soltanto quando aggettino su spazi destinati a marciapiede. Sono stati inoltre impugnati ulteriori atti e note presupposti o connessi, alcuni dei quali non comunicati alla ricorrente. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 952/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il precedente parere positivo della Soprintendenza non fosse idoneo a determinare l’illegittimità degli atti comunali, poiché il parere riguardava esclusivamente la compatibilità dell’intervento con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell’edificio e con il contesto della città storica, facendo salve le competenze comunali in materia urbanistico-edilizia. Il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 6, lett. F, punto b), della deliberazione consiliare n. 260/1997, secondo cui le tende possono essere autorizzate nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi purché aggettino su spazi destinati a marciapiede. La previsione è stata giudicata legittima e ragionevole, in quanto espressione del potere comunale di disciplinare l’impiantistica pubblicitaria e il decoro urbano e volta a evitare ostacoli alla circolazione stradale. Nel caso concreto, dagli accertamenti della polizia locale risultava l’assenza di marciapiedi nella strada interessata, adibita a zona pedonale ma accessibile a veicoli autorizzati, quali mezzi di soccorso, forze di polizia e veicoli per il rifornimento degli esercizi commerciali. Il posizionamento delle tende avrebbe potuto ostacolare anche tale circolazione. Le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione della disciplina regolamentare e illegittimità della disposizione sono state quindi ritenute infondate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6, lett. F, punto b), Norme generali della deliberazione consiliare n. 260/1997

    può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede

    La disposizione è applicabile e consente l’installazione delle tende soltanto quando esse aggettino su spazi destinati a marciapiede; la limitazione è stata ritenuta legittima e ragionevole perché finalizzata alla disciplina dell’impiantistica pubblicitaria, al decoro urbano e alla tutela della circolazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità storico-architettonica e paesaggistica di un manufatto non esclude né condiziona l’autonomo potere comunale di verificarne la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e ai regolamenti comunali.
  • Una disposizione comunale che consenta l’installazione di tende aggettanti dagli esercizi commerciali soltanto su spazi destinati a marciapiede è legittima quando sia volta a tutelare il decoro urbano e a prevenire interferenze con la circolazione, anche in aree pedonali nelle quali sia comunque ammesso il transito di veicoli autorizzati o di emergenza.
  • L’assenza di un marciapiede, accertata dall’amministrazione nell’area interessata, rende legittimo il diniego dell’autorizzazione all’installazione di tende quando la disciplina regolamentare subordini espressamente l’autorizzazione all’aggetto su spazi destinati a marciapiede.
  • La valutazione di compatibilità storico-architettonica compiuta dall’autorità di tutela e la verifica comunale della conformità urbanistico-edilizia perseguono interessi e competenze distinti; il parere della prima non sostituisce il titolo o l’autorizzazione comunale necessaria per l’installazione del manufatto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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