Sentenza n. 5093/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/17834/2023 del 26/01/2023 di diniego al rilascio di autorizzazione per l'installazione di tende; -della Determinazione Dirigenziale prot. CA/22357/2023 del 03/02/2023 di rimozione delle tende del locale della ricorrente, entro 10 giorni dalla data di notificazione del 06/02/2023; -della nota prot. CA/20 22/170053, menzionata ma non comunicata; -del cd. "VAV / 81180062166 ( R.A prot. CA/2022/55177)" del 10/03/2022 e 24/03/2022 di Roma Capitale, menzionati ma non comunicati; -della nota prot. CA/140959 del 30/08/2022, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/2022/176594 di comunicazione di avvio di procedimento; -della nota prot. CA/2022/207240, menzionata ma non comunicata; -della nota prot. CA/2023/12209, menzionata ma non comunicata; ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 6 delle Norme Generali della DCC 260/97 ed in particolare nella lett. F punto B, nella parte in cui possa ritenersi ostativo alla ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di tende a servizio di un esercizio commerciale e contestuale ordine di rimozione delle tende
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale di autorizzazione all’installazione di tende e il successivo ordine di rimozione, deducendo: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, per non avere l’Amministrazione considerato il precedente parere favorevole della Soprintendenza; la violazione dell’art. 6, lett. F, punto b), delle Norme generali della deliberazione consiliare n. 260/1997, sostenendo che tale disposizione non vieterebbe l’installazione di tende in assenza di marciapiede; in subordine, l’illegittimità della stessa disposizione regolamentare per illogicità e incomprensibilità, nella parte in cui consente le tende soltanto quando aggettino su spazi destinati a marciapiede. Sono stati inoltre impugnati ulteriori atti e note presupposti o connessi, alcuni dei quali non comunicati alla ricorrente. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 952/2023.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il precedente parere positivo della Soprintendenza non fosse idoneo a determinare l’illegittimità degli atti comunali, poiché il parere riguardava esclusivamente la compatibilità dell’intervento con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell’edificio e con il contesto della città storica, facendo salve le competenze comunali in materia urbanistico-edilizia. Il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 6, lett. F, punto b), della deliberazione consiliare n. 260/1997, secondo cui le tende possono essere autorizzate nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi purché aggettino su spazi destinati a marciapiede. La previsione è stata giudicata legittima e ragionevole, in quanto espressione del potere comunale di disciplinare l’impiantistica pubblicitaria e il decoro urbano e volta a evitare ostacoli alla circolazione stradale. Nel caso concreto, dagli accertamenti della polizia locale risultava l’assenza di marciapiedi nella strada interessata, adibita a zona pedonale ma accessibile a veicoli autorizzati, quali mezzi di soccorso, forze di polizia e veicoli per il rifornimento degli esercizi commerciali. Il posizionamento delle tende avrebbe potuto ostacolare anche tale circolazione. Le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione della disciplina regolamentare e illegittimità della disposizione sono state quindi ritenute infondate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6, lett. F, punto b), Norme generali della deliberazione consiliare n. 260/1997
può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede
La disposizione è applicabile e consente l’installazione delle tende soltanto quando esse aggettino su spazi destinati a marciapiede; la limitazione è stata ritenuta legittima e ragionevole perché finalizzata alla disciplina dell’impiantistica pubblicitaria, al decoro urbano e alla tutela della circolazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità storico-architettonica e paesaggistica di un manufatto non esclude né condiziona l’autonomo potere comunale di verificarne la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia e ai regolamenti comunali.
- Una disposizione comunale che consenta l’installazione di tende aggettanti dagli esercizi commerciali soltanto su spazi destinati a marciapiede è legittima quando sia volta a tutelare il decoro urbano e a prevenire interferenze con la circolazione, anche in aree pedonali nelle quali sia comunque ammesso il transito di veicoli autorizzati o di emergenza.
- L’assenza di un marciapiede, accertata dall’amministrazione nell’area interessata, rende legittimo il diniego dell’autorizzazione all’installazione di tende quando la disciplina regolamentare subordini espressamente l’autorizzazione all’aggetto su spazi destinati a marciapiede.
- La valutazione di compatibilità storico-architettonica compiuta dall’autorità di tutela e la verifica comunale della conformità urbanistico-edilizia perseguono interessi e competenze distinti; il parere della prima non sostituisce il titolo o l’autorizzazione comunale necessaria per l’installazione del manufatto.
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