Cassazione Civile, Ordinanza n. 28004/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa apposizione delle marche auricolari di identificazione su numerosi bovini allevati in una società agricola. La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo valida la notificazione dell’ordinanza al soggetto individuato come responsabile personale dell’illecito, e reputando rispettato il termine di 90 giorni per la contestazione, poiché l’accertamento si sarebbe completato solo all’esito di verifiche ulteriori sui registri di stalla, sulle certificazioni sanitarie, sulla corrispondenza con la banca dati nazionale e sulle analisi ematiche. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, per asserita invalidità della notifica dell’ordinanza; 2) violazione dei principi costituzionali e dell’art. 14 l. n. 689/1981, per ritenuto tardivo accertamento e pretesa strumentalità di una comunicazione dell’ATS; 3) nullità del procedimento per intervenuta decadenza; 4) violazione delle norme sul rito e sull’acquisizione documentale, per uso di un documento asseritamente illegittimamente acquisito; 5) nullità conseguente alle medesime violazioni processuali; 6) violazione della norma sostanziale che prevederebbe prescrizioni di regolarizzazione e l’estinzione della sanzione; 7) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendosi che i controlli sanitari sui bovini fossero autonomi rispetto al fatto sanzionato e dunque non idonei a spostare il dies a quo del termine di contestazione. Il ricorrente ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale della disposizione che prevede la sanzione per ogni animale non identificato, ritenendola sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il destinatario della notificazione era il soggetto individuato nel provvedimento come responsabile personale dell’illecito, e non la società. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al termine di contestazione e alla pretesa nullità del procedimento, rilevando che la censura presupponeva un diretto esame degli atti e comunque non colpiva la ratio della decisione di merito, fondata sul principio secondo cui l’accertamento si perfeziona solo quando l’amministrazione abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare la violazione. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi sull’utilizzo di una comunicazione dell’ATS e sulla conseguente nullità, perché la sentenza impugnata non risultava aver fondato la decisione su quel documento. Il motivo sulla mancata regolarizzazione è stato ritenuto inammissibile per novità della censura. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme, oltre che infondato nel merito, poiché le verifiche sanitarie e di tracciabilità dei bovini erano coerenti con la finalità della disciplina. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata inammissibile perché nuova e, comunque, non incompatibile con la regola del cumulo materiale per pluralità di capi non identificati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sulla notificazione; la Corte ha ritenuto corretta la notifica del provvedimento al soggetto personalmente sanzionato.
art. 18 L. 689/1981
Norma richiamata in tema di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione e opposizione; la Corte non ha ravvisato invalidità della notifica.
art. 14, comma 2, L. 689/1981
Il dies a quo del termine di 90 giorni decorre non dalla mera acquisizione materiale del fatto, ma dal momento in cui l’autorità abbia completato le verifiche indispensabili per accertare la violazione.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione a imparzialità e buon andamento; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato in tema di documenti producibili nel giudizio di opposizione; la Corte ha escluso che la decisione si fosse basata sul documento contestato.
art. 8 d.lgs. n. 150/2011
Richiamato dal ricorrente sul regime documentale; la censura è stata respinta come inammissibile per difetto di riscontro nella sentenza impugnata.
art. 4 d.lgs. n. 58/2004
Invocato per sostenere la necessità di prescrizioni di regolarizzazione e l’estinzione delle sanzioni; la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 1 d.lgs. n. 58/2004
La disposizione è stata interpretata come norma finalizzata a garantire la tracciabilità dei bovini allevati; legittimo, dunque, che l’amministrazione svolga controlli sulla provenienza e sullo stato di salute dei capi.
art. 8 L. 689/1981
Richiamato per affermare che, nelle illecite amministrative, la pluralità di condotte integra il cumulo materiale delle sanzioni, salvo ipotesi di condotta unica.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Ha precluso il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, essendo il giudizio di appello fondato sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi di nullità del procedimento; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per derivazione dal motivo precedente.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame è stato dichiarato non proponibile per la doppia conforme.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento; censura dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la notificazione del provvedimento è valida quando sia effettuata al soggetto che il provvedimento indica come destinatario personale della sanzione, anche se questi riveste una qualità societaria o opera nell’ambito di un ente collettivo.
- Ai fini dell’art. 14 L. n. 689/1981, il termine per contestare la violazione decorre dal momento in cui l’autorità abbia completato le verifiche necessarie a individuare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, e non dalla sola acquisizione materiale del fatto o dalla prima ispezione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere un riesame diretto degli atti di causa; la censura che presuppone la verifica del contenuto o dell’esistenza di documenti non riprodotti o non richiamati nella sentenza è inammissibile.
- Le doglianze che assumono nullità del procedimento o della sentenza, ma dipendono integralmente da una censura già inammissibile, sono a loro volta inammissibili per difetto di autonomia.
- Una censura nuova, non dedotta nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione, specie quando introduca un diverso presupposto di illegittimità dell’atto sanzionatorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, quando appello e primo grado siano fondati sulle stesse ragioni di fatto.
- La disciplina sanzionatoria che prevede una sanzione per ciascun capo non identificato è coerente con la regola del cumulo materiale delle sanzioni amministrative in presenza di pluralità di condotte, non essendo configurabile un automatismo analogo alla continuazione penalistica.
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