Sentenza n. 1492/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 75/25 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5/2/25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che riconosceva la carta docente e i relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 75/2025 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto alla carta docente per euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente. Il Ministero, dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, aveva corrisposto soltanto le somme a titolo di capitale, senza versare gli interessi e la rivalutazione riconosciuti dalla sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione integrale del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'esecuzione della sentenza non era completa perché non risultava dimostrata la corresponsione degli interessi e della rivalutazione riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della posizione della ricorrente, l'eventuale mancato pagamento delle spese di lite al difensore antistatario, poiché il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente alle somme distratte in suo favore. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, sicché non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione. Il Ministero è stato ordinato di corrispondere gli accessori entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un sostituto, è stato nominato commissario ad acta per provvedere entro i successivi 60 giorni, anche mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere al procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza posta in esecuzione riconosceva interessi e rivalutazione sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo previsto dalla disposizione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione era ampiamente decorso, rendendo possibile l'azione di ottemperanza e l'esecuzione coattiva del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento in conto sospeso può essere utilizzato dal commissario ad acta, ove necessario, per dare esecuzione alla decisione.
Massime di principio
- Il giudicato che riconosce somme di denaro deve essere eseguito integralmente, comprendendo anche gli interessi e la rivalutazione espressamente riconosciuti nel titolo, non potendo l'amministrazione limitarsi al pagamento della sola sorte capitale.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'amministrazione pubblica, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza qualora l'esecuzione non sia stata completata.
- In presenza di un'esecuzione solo parziale del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di completare gli adempimenti entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando le spese processuali sono state distratte in favore del difensore antistatario, il difensore è legittimato autonomamente a chiedere l'esecuzione del giudicato limitatamente alle somme liquidate in suo favore; il mancato pagamento di tali spese non impedisce al creditore principale di agire per ottenere le somme spettanti a quest'ultimo.
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