Cassazione Penale, Sentenza n. 10925/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 25/07/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 26/07/2024 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per vari reati di stupefacenti (in particolare associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 DPR 309/90 con condotta perdurante; reati contestati tra il 2018 e aprile 2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata valutazione specifica del lungo intervallo temporale trascorso fra i fatti (circa quattro anni), la richiesta della misura (circa tre anni) e la sua effettiva applicazione, nonché della nuova condotta di vita (attività lavorativa lecita, acquisto di un carro attrezzi nel 2021) ritenuta idonea a dissipare le esigenze di custodia; affermava che la presunzione di attualità delle esigenze cautelari propria del provvedimento genetico non sarebbe applicabile al tipo di associazione contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale della Libertà, che aveva confermato sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari (art. 274, lett. a e c c.p.p.) sulla base della gravità delle condotte, della gestione strutturata e continuativa di piazze di spaccio, dell'appartenenza a un sodalizio con modalità mafiose operante dal 1990 ad Aprilia, della presenza di armi, usure ed estorsioni e dell'infiltrazione nel tessuto economico-amministrativo. La Corte ha richiamato il regime di presunzione semplificata previsto dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/90, per cui la custodia cautelare è applicabile salvo che siano acquisiti elementi chiari e precisi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive. Ha inoltre osservato che il tempo trascorso va valutato ma non ha valore automatico di esonero dalla misura quando permangono elementi fattuali indicativi di perdurante pericolosità; nel caso, la presunta attività lecita era antecedente ai fatti e quindi non idonea a contrastare la valutazione cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del presente codice [tra cui quelli previsti dall'articolo 74 del DPR 309/90] è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure
Introduce una presunzione semplificata di necessità della custodia cautelare per i reati indicati (tra cui l'associazione per traffico di stupefacenti): la misura è applicabile salvo che la difesa fornisca elementi chiari e precisi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive; si determina un'inversione dell'onere probatorio rispetto alla valutazione ordinaria delle esigenze cautelari.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Consente l'applicazione di misure cautelari quando sussiste pericolo di reiterazione del reato; la Corte sottolinea che tale pericolo può essere desunto dalle modalità e gravità delle condotte anche se risalenti nel tempo.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il ricorrente l'ha invocata, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione di legge né motivazione illogica o insufficiente.
Prevede il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rientra tra i reati per i quali opera la presunzione semplificata di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., rendendo più agevole l'applicazione della custodia cautelare se sussistono gravi indizi.
art. 73 e art. 80, DPR 309/1990; art. 110 c.p.
Norme riguardanti il traffico e la detenzione di stupefacenti (art. 73 e 80) e il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), tutte rilevanti ai fini della configurazione del quadro indiziario e della gravità delle condotte.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Disposizione richiamata in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale: regola la partecipazione o le conclusioni in sede di Cassazione in casi di particolare rilevanza o interesse.
Massime di principio
- Per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) opera una presunzione semplificata a favore dell'applicazione della custodia cautelare: la custodia è giustificata salvo che la difesa produca elementi chiari e precisi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la fattibilità di misure meno afflittive.
- Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura rileva ma non ha efficacia automatica: può attenuare la presunzione solo se è un arco temporale significativo e privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, con elementi probatori concreti che attestino il cambiamento di vita.
- La mera produzione di prove di una attività lavorativa lecita o della mancanza di precedenti non è, di per sé, sufficiente a superare la presunzione; occorrono elementi precisi e temporaneamente significativi (es. avvenuto distacco dal contesto criminale, prova di inattività criminale prolungata, documentazione che dimostri la genuinità e l'insussistenza di collegamenti con il sodalizio).
- Il pericolo di reiterazione può essere legittimamente desunto dalle modalità, dalla gravità e dalla continuità delle condotte contestate anche se tali condotte risalgono nel tempo; la contestualizzazione (ruolo nell'associazione, rapporti con promotori/organizzatori, capacità di condizionamento) è centrale nella valutazione cautelare.
- La difesa, per avere successo nelle istanze di riesame o nel ricorso per cassazione, deve fornire elementi nuovi, certi, e specifici (documentali, testimoniali, bancari, lavorativi posteri e anteriorità/temporalità chiare) che consentano al giudice di ritenere superflua la custodia o adeguata una misura alternativa.
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