Cassazione Civile, Ordinanza n. 13090/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (servizi postali)
La controversia
Una società assicuratrice aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la negoziazione, presso uno sportello postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso per adempiere a un'obbligazione indennitaria. Secondo l'attrice, il titolo, spedito al beneficiario, sarebbe stato sottratto prima della consegna e incassato da un soggetto diverso dal legittimo destinatario, senza adeguata verifica dell'identità da parte dell'ente negoziatore. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del fatto storico costitutivo della responsabilità; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che la prova offerta era insufficiente e che le ulteriori istanze istruttorie non erano state ritualmente riproposte. In cassazione la ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso nonostante il mancato deposito del fascicolo di primo grado della convenuta e che tale omissione avesse precluso alla parte attrice la possibilità di contrastare la difesa avversaria. Ha inoltre sostenuto che la mancata produzione del fascicolo di primo grado da parte della convenuta avrebbe dovuto comportare la decadenza della sua difesa in appello o comunque la sua mancata contestazione specifica dei fatti allegati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, anzitutto, che la decisione di merito era fondata su una "doppia conforme" in fatto, ossia sul medesimo accertamento di insufficienza probatoria circa l'incasso dell'assegno da parte di soggetto non legittimato, con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in mancanza dell'onere di specifica allegazione delle diverse rationes decidendi dei due gradi. Ha poi rilevato che il fatto storico del mancato rinvenimento del fascicolo di parte avversaria era stato espressamente esaminato dalla Corte territoriale e ritenuto non decisivo, sicché non ricorreva alcun omesso esame. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 115 c.p.c., la Corte ha precisato che il giudice di merito non aveva utilizzato prove non dedotte dalle parti, ma aveva semplicemente ritenuto non sufficiente la prova offerta dall'attrice; inoltre, la decisione era basata sul contegno processuale risultante dagli atti introduttivi e sulla mancata prova del fatto costitutivo, non su documenti rimasti nel fascicolo non depositato della controparte. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, se un fascicolo di parte ritirato non viene nuovamente depositato o reperito, il giudice deve decidere allo stato degli atti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Non è violato quando il giudice si limiti a ritenere insufficiente la prova offerta dalla parte e non decida su basi probatorie estranee al materiale allegato e acquisito; il richiamo è inconferente se la censura in realtà investe la valutazione di sufficienza della prova e il riparto dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando il fatto storico dedotto è stato in realtà esaminato dal giudice di merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è precluso se non si indicano e si confrontano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 348-ter c.p.c.
Nella doppia conforme in fatto esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifico assolvimento dell'onere di allegazione delle diverse ragioni di fatto dei due gradi.
art. 2697 c.c.
È il parametro rilevante per censurare la corretta ripartizione dell'onere della prova; nel caso concreto la ricorrente non ha articolato una censura pertinente sotto questo profilo.
art. 167 c.p.c.
Il contegno processuale desumibile dagli atti difensivi e dalla specifica contestazione dei fatti allegati può fondare il giudizio del merito sulla contestazione della domanda.
art. 76 disp. att. c.p.c.
La copia del documento già prodotto in primo grado può essere sottoposta all'attenzione del giudice mediante il deposito della copia rilasciata alle altre parti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme in fatto, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e dimostrata la loro diversità.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto stesso sia stato espressamente considerato dal giudice di merito, anche se valutato come non idoneo a mutare l'esito della controversia.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera insufficienza o non persuasività delle prove offerte dalla parte; il vizio ricorre solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte nel processo o disposte al di fuori dei limiti legali.
- Se un fascicolo di parte ritirato non viene nuovamente depositato o reperito, il giudice non è tenuto a rinviare la causa per consentirne l'integrazione, ma deve decidere allo stato degli atti.
- La mancata produzione di documenti o del fascicolo di parte può riflettersi negativamente sulla posizione processuale della parte interessata, ma non sposta automaticamente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13031/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13032/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13033/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13056/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13072/2025 del 16/05/2025
- ordinanza_civile · 16 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13081/2025 del 16/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →