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Ordinanza

Ordinanza n. 2957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 20476/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202502523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che ha definito il ricorso relativo agli atti e alla graduatoria della procedura concorsuale per dirigenti dell’Agenzia delle Entrate

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’appellante contesta gli atti della procedura concorsuale, in particolare l’attività della nuova Commissione, nominata nel settembre 2023, che nella riunione del 4 ottobre 2023 ha individuato i criteri per la fissazione dei nuovi valori di punteggio dei titoli e ha proceduto alla rivalutazione dei punteggi dei candidati sulla base dei criteri stabiliti dalla precedente Commissione nel 2016. Le censure d’appello, se accolte, determinerebbero il travolgimento della procedura a partire dal verbale del 4 ottobre 2023 e potrebbero comportare l’annullamento della graduatoria dell’11 gennaio 2024. Il Consiglio di Stato rileva, in particolare, la necessità di chiarire se il moltiplicatore di 8,5 sia stato applicato al punteggio complessivo per titoli o ai singoli titoli, se la nuova Commissione abbia nuovamente verificato l’ammissibilità dei titoli già valutati e per quali ragioni la rivalutazione abbia determinato il sovvertimento della graduatoria, nonostante l’applicazione del medesimo moltiplicatore ai titoli già valutati avrebbe dovuto, in linea di principio, lasciare invariato l’ordine della graduatoria basata sui titoli. È inoltre necessario accertare se e in quale misura siano state eseguite le graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024, verificando le eventuali assunzioni, immissioni nelle funzioni dirigenziali e rimozioni dei vincitori.

La decisione

Il Consiglio di Stato non definisce l’appello nel merito. Dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura non esclusi, autorizzando l’appellante a procedere mediante notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate degli estremi dell’ordinanza, del ricorso di primo grado, della sentenza appellata, dell’atto d’appello e dell’elenco nominativo dei controinteressati. L’incombente deve essere eseguito entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, a pena di improcedibilità dell’appello; la prova degli adempimenti, comprensiva dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, deve essere depositata entro 15 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza. L’Amministrazione deve mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, predisporre un collegamento in home page denominato «Atti di notifica» e rilasciare l’attestazione della pubblicazione. Il Collegio dispone inoltre un’istruttoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sui criteri e sulle modalità della rivalutazione dei titoli, sull’applicazione del moltiplicatore di 8,5, sulla verifica dell’ammissibilità dei titoli, sulle ragioni del mutamento della graduatoria e sull’esecuzione delle graduatorie del 30 giugno 2021 e dell’11 gennaio 2024. La causa sarà fissata per un’udienza pubblica di prosecuzione, possibilmente congiunta con gli altri appelli relativi alla medesima procedura. Il giudizio è quindi interlocutorio.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami; nel caso concreto è richiamato insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a. per integrare il contraddittorio nei confronti dei partecipanti alla procedura.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    È utilizzato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami; il Collegio prescrive la pubblicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate degli atti processuali e dell’elenco dei controinteressati.

  • art. 105 c.p.a.

    Il Collegio esclude la necessità di rinviare la causa al primo giudice, poiché l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami era già stata disposta nel giudizio di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l’oscuramento delle generalità dell’appellante nel provvedimento.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellante.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento dell’appello può comportare l’annullamento della graduatoria di una procedura concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i partecipanti non esclusi, in quanto potenziali controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con pubblicazione integrale degli atti indicati dal giudice, dell’elenco dei controinteressati e con modalità idonee a garantirne la conoscibilità e la permanenza online sino alla definizione del giudizio.
  • L’omesso adempimento dell’ordine di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio fissato dal giudice comporta l’improcedibilità del gravame; la prova dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositata entro il termine assegnato, a pena di decadenza.
  • È legittimo disporre un’istruttoria nei confronti dell’amministrazione quando occorra ricostruire le modalità concrete di rivalutazione dei titoli concorsuali, verificare l’applicazione dei criteri e comprendere le ragioni di un mutamento dell’ordine della graduatoria che non appare spiegabile dalla mera applicazione uniforme di un moltiplicatore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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