Cassazione Penale, Sentenza n. 41460/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna contestando: 1) la regolarità della costituzione della parte civile tramite sostituto processuale privo di procura speciale; 2) la motivazione e legittimità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche; 3) l'illegittima acquisizione al dibattimento del verbale di interrogatorio reso in fase di indagini preliminari da Lupacchini; 4) la violazione dell'art. 578 c.p.p. per aver valutato la responsabilità nonostante la prescrizione e la tutela della presunzione di innocenza; 5) il vizio di motivazione e l'errata quantificazione del danno e della provvisionale; 6) il difetto di giurisdizione del giudice penale sul danno all'immagine dell'amministrazione; altresì ha richiamato nuovi profili (anche alla luce di giurisprudenza CEDU) e ha invocato l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (capo 8) intervenuta con legge n.114/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso solo nei limiti relativi al capo 8) (abuso d'ufficio) perché l'art. 323 c.p. è stato abrogato dalla legge n.114/2024: la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto a quel reato e sono revocate le relative statuizioni civili. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Cassazione ha ritenuto molte censure generiche o inammissibili, ha confermato la correttezza dell'esame svolto dalla Corte territoriale sulle altre imputazioni (corruzione, peculato, truffa) e ha chiarito che la quantificazione della provvisionale è decisione discrezionale insuscettibile di sindacato in cassazione. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, intervenuta la prescrizione in appello, il giudice di appello deve comunque valutare i presupposti per un'eventuale assoluzione nel merito e può accertare i presupposti dell'illecito civile a favore della parte civile. Conseguentemente il risultato pratico è: annullamento senza rinvio per il capo 8) con revoca delle statuizioni civili connesse; conferma delle restanti condanne e statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
La norma è stata abrogata dalla legge n.114/2024; per tale motivo la relativa fattispecie (capo 8) è stata dichiarata non più prevista come reato e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili connesse.
art. 578 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite: quando in appello intervenga la prescrizione, il giudice non deve limitarsi a constatarla ma, in presenza della parte civile, è tenuto a valutare i presupposti per l'assoluzione nel merito e può verificare i presupposti dell'illecito civile.
artt. 267 e 271 cod. proc. pen. (intercettazioni)
Le censure sulle motivazioni dei decreti autorizzativi delle intercettazioni sono state ritenute generiche e non sufficientemente specificate in cassazione; la Corte non ha effettuato controllo di merito in assenza di deduzioni concrete che evidenziassero l'inutilizzabilità.
artt. 500 e 515 cod. proc. pen. (acquisizione atti e utilizzabilità dichiarazioni)
La contestazione sull'acquisizione del verbale di interrogatorio di Lupacchini è stata ritenuta generica e, inoltre, la Corte di appello aveva già considerato tale atto irrilevante per la ricostruzione; pertanto la censura è infondata/inammissibile.
artt. 76, 78 e 122 cod. proc. pen. (costituzione parte civile, procure)
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il sostituto processuale può costituirsi parte civile solo se la procura speciale lo autorizza espressamente o la costituzione avviene in presenza del danneggiato; nella fattispecie la Corte d'appello ha ritenuto che la procura speciale contenesse la previsione necessaria.
norma: principio del "doppio binario" (giurisprudenza consolidata e cost. art.7 I. n.97/2001 e Corte Cost. n.123/2023)
La giurisprudenza e la Consulta consentono la coesistenza dell'azione civile davanti al giudice ordinario e dell'azione contabile: il danno all'immagine dell'amministrazione può essere fatto valere davanti al giudice ordinario senza travaso di giurisdizione, salvo limiti sul divieto di duplicazione risarcitoria.
legge n.114/2024
Ha abrogato l'art. 323 c.p.; per effetto della abrogazione il relativo reato è venuto meno e le statuizioni penali e civili riconducibili a quel capo sono state annullate senza rinvio.
Sezioni Unite: Tettamanti (Sez. U. n.35490/2009) e successiva pronuncia Sez. U. n.36208/2024
Riaffermano il principio che, nel giudizio di appello sull'estinzione per prescrizione, il giudice deve comunque valutare i presupposti dell'assoluzione e può accertare elementi utili ai fini civili; la recente pronuncia del 2024 ha ricomposto la questione interpretativa sollevata dalla Consulta.
Corte Cost. sent. n.182/2021 e n.123/2023
La Corte Costituzionale ha indicato limiti interpretativi relativi all'effetto della prescrizione e alla competenza sulla tutela dell'immagine dell'amministrazione, ma non ha escluso la possibilità che il giudice penale di appello accerti i presupposti dell'illecito civile nel giudizio di appello.
Massime di principio
- Se una fattispecie penale viene abrogata dopo la condanna, il giudice di cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa a quel reato e revocare le statuizioni civili connesse; non comporta automaticamente la riforma degli altri capi.
- Quando in appello interviene la prescrizione, il giudice non si limita a prendere atto dell'estinzione: è tenuto a valutare i presupposti per una eventuale assoluzione nel merito e può accertare gli elementi rilevanti per la responsabilità civile della parte civile (principio delle Sezioni Unite).
- Le doglianze in cassazione su intercettazioni o acquisizione di atti preliminari devono essere specifiche e dimostrare manifesti vizi o inutilizzabilità; censure generiche saranno dichiarate inammissibili.
- La costituzione della parte civile tramite sostituto processuale richiede che la procura speciale contenga espressa autorizzazione alla costituzione o che la costituzione avvenga in presenza del danneggiato; altrimenti può essere impugnata.
- La quantificazione della provvisionale in sede penale è decisione discrezionale e difficilmente sindacabile in cassazione; resta rimessa alla liquidazione definitiva in sede civile.
- Il danno all'immagine di una pubblica amministrazione può essere fatto valere dinanzi al giudice ordinario anche se esiste l'azione contabile (sistema del "doppio binario"): ciò non determina in sé difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
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