Cassazione Penale, Sentenza n. 31537/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il caso riguarda un condannato che aveva chiesto un permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per recarsi a visitare il padre, affetto da grave malattia cronica. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza, ma il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, aveva accolto la domanda ritenendo integrati i presupposti del permesso, valorizzando la gravità delle condizioni del padre, il lungo tempo trascorso dall’ultimo incontro personale e la possibilità di contenere la pericolosità del detenuto con prescrizioni. Il procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo che il tribunale avrebbe erroneamente equiparato una malattia cronica stabilizzata a un evento familiare di particolare gravità, trascurando che non vi era pericolo di vita, che il familiare era trasportabile e che erano possibili contatti e spostamenti con modalità alternative. Ha inoltre lamentato che non fosse stata considerata la pericolosità del condannato e le ricadute negative della fruizione del permesso nel contesto criminale di riferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di sorveglianza di L’Aquila per nuovo esame. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito non fosse conforme ai criteri interpretativi dell’art. 30 ord. pen., perché si era limitata a valorizzare la patologia cronica del padre e la risalenza dell’ultimo incontro personale, senza verificare in modo concreto e individualizzato se l’evento familiare avesse reale, eccezionale incidenza sulla vicenda umana del detenuto e senza considerare la possibilità di mantenere i rapporti familiari con modalità ordinarie o alternative. La Corte ha ribadito che la pericolosità del detenuto incide sulle modalità esecutive del permesso e sulle cautele, non sull’an della concessione.
Norme richiamate
art. 30 l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Il permesso di necessità può essere concesso per imminente pericolo di vita di un familiare o convivente, e in via eccezionale per eventi familiari di particolare gravità; richiede una valutazione concreta della gravità dell’evento e della sua incidenza sulla vita familiare del detenuto.
art. 27 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale della funzione rieducativa e umanizzante della pena, che giustifica un’interpretazione non automatica e concreta dei requisiti del permesso.
art. 52 d.lgs. 196/2003
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi, ricorrendone i presupposti di legge.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. per eventi familiari di particolare gravità richiede cumulativamente eccezionalità della concessione, particolare gravità dell’evento e collegamento dell’evento con la vita familiare del detenuto.
- L’evento giustificativo non deve necessariamente essere luttuoso o drammatico: può consistere anche in una condizione patologica cronica del congiunto, purché assuma, per concrete modalità e incidenza relazionale, un rilievo eccezionale nella vicenda umana del ristretto.
- L’eccezionalità va riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità non ordinaria e non surrogabile del contatto personale, rispetto alle ordinarie modalità di mantenimento dei rapporti familiari.
- La valutazione deve essere concreta e individualizzata, considerando l’intensità del legame affettivo, il tempo trascorso dall’ultimo contatto, la possibilità di comunicare con mezzi alternativi e la trasportabilità del familiare.
- La pericolosità del detenuto non esclude di per sé il permesso di necessità, ma rileva nella sola determinazione delle modalità esecutive e delle cautele da adottare.
- Non è sufficiente una motivazione che si arresti alla mera esistenza di una patologia cronica o alla risalenza dell’ultimo incontro, se non verifica anche l’impossibilità o l’insufficienza dei contatti ordinari e la concreta eccezionalità dell’evento.
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