Sentenza n. 1923/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca delle domande uniche relative alle annualità 2013-2022 e richiesta di restituzione dei contributi erogati, conseguenti a un'informazione antimafia interdittiva divenuta definitiva nel 2013
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato la richiesta di restituzione delle somme erogate in relazione alle domande uniche per le campagne dal 2013 al 2022 e la determina di revoca dei relativi benefici. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 83, comma 3-bis, 91, comma 1-bis, e 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, sostenendo che le somme potevano essere liquidate anche senza preventiva informazione antimafia e che l'interdittiva riguardava l'azienda, non l'attività di coltivazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, lamentando che non fossero state considerate la distanza temporale dall'applicazione delle misure di prevenzione e la loro già avvenuta applicazione al momento dell'erogazione. Con il terzo motivo ha eccepito la prescrizione del recupero per gli aiuti relativi alle annualità dal 2013 al 2019, richiamando il tempo trascorso dall'interdittiva e dall'accertamento del credito. Il TAR ha inoltre dichiarato tardive le note d'udienza depositate il giorno stesso dell'udienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato tardive le note d'udienza depositate il 9 ottobre 2026, giorno dell'udienza. Ha poi respinto congiuntamente i primi due motivi: l'esonero dall'acquisizione preventiva della documentazione antimafia per determinate erogazioni non esclude l'applicazione delle cause di incapacità e decadenza previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011, che impedisce la percezione e il mantenimento di contributi senza soglia minima. L'erogazione è sottoposta a condizione e, intervenuta l'interdittiva, la revoca è vincolata e dovuta; non occorrono ulteriori valutazioni discrezionali, contemperamento di interessi o considerazione dell'affidamento del beneficiario. Poiché l'interdittiva del 2013 a carico della ditta era definitiva e non era oggetto del giudizio, la revoca dei benefici per le annualità 2013-2022 e la richiesta di restituzione sono state ritenute legittime; per la natura vincolata della decadenza è stata respinta anche la censura di difetto di motivazione relativa al tempo trascorso e alla preesistenza delle misure. È stato respinto anche il motivo sulla prescrizione: per le domande anteriori al 1° gennaio 2010, i regolamenti europei richiamati escludono l'obbligo di restituzione se sono trascorsi più di dieci anni tra pagamento e prima notifica dell'indebito; la disciplina applicabile alle domande presentate dal 1° gennaio 2010 non mantiene quel limite. Trattandosi di domande dal 2013, il recupero è stato ritenuto tempestivo. Ricorso respinto; spese integralmente compensate per le peculiarità della questione e la sopravvenienza normativa.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
Tale disposizione, infatti, impedisce in generale la percezione e il mantenimento di qualsiasi contributo, finanziamento o altra erogazione, senza alcun riferimento ad un valore minimo.
Le cause di incapacità e decadenza dell'art. 67 si applicano a qualsiasi contributo o finanziamento, anche quando non sussiste l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione antimafia; l'interdittiva sopravvenuta comporta la revoca.
art. 83 d.lgs. 159/2011
Va infatti chiarito che, la circostanza che per le erogazioni oggetto di causa l’art. 83 non imponesse l’acquisizione preventiva della documentazione antimafia non significa che per tali erogazioni non valessero le cause di incapacità e decadenza previste dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011: tale disposizione, infatti, impedisce in generale la percezione e il mantenimento di qualsiasi contributo, finanziamento o altra erogazione, senza alcun riferimento ad un valore minimo.
La mancanza dell'obbligo di acquisizione preventiva della documentazione antimafia non sottrae l'erogazione alle cause di incapacità e decadenza previste dall'art. 67.
art. 3 l. 241/1990
Al riguardo deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, il potere di dichiarare la decadenza da un beneficio (istituto richiamato dallo stesso ricorrente) ha carattere vincolato e non richiede, ai fini della sua adozione, il contemperamento discrezionale di interessi pubblici e privati né la considerazione del legittimo affidamento del privato destinatario (Cons. Stato, ad. pl., n. 18/2020).
La decadenza vincolata dal beneficio non richiede un'autonoma ponderazione discrezionale degli interessi né la considerazione dell'affidamento del beneficiario; il giudice ha quindi respinto la censura di difetto di motivazione basata su tali profili.
art. 49 reg. CE n. 2419/2001
Ciò premesso, i regolamenti europei che nel tempo si sono succeduti in materia hanno previsto che nel caso di pagamento indebito l’obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento e quella in cui l’autorità ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento è superiore a dieci anni (v. art. 49 reg. CE n. 2419/2001 e art. 73 reg. CE n. 796/2004, applicabile alle domande di aiuto anteriori al primo gennaio 2010).
Per gli aiuti soggetti a tale disciplina, l'obbligo di restituzione è escluso se tra il pagamento e la prima notifica dell'indebito sono trascorsi più di dieci anni.
art. 73 reg. CE n. 796/2004
Ciò premesso, i regolamenti europei che nel tempo si sono succeduti in materia hanno previsto che nel caso di pagamento indebito l’obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento e quella in cui l’autorità ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento è superiore a dieci anni (v. art. 49 reg. CE n. 2419/2001 e art. 73 reg. CE n. 796/2004, applicabile alle domande di aiuto anteriori al primo gennaio 2010).
La regola decennale indicata dal TAR trova applicazione, secondo la pronuncia, alle domande di aiuto anteriori al 1° gennaio 2010.
reg. CE n. 1122/2009
A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento all’anno 2010, dal momento che la disciplina successiva, applicabile a decorrere dalle domande di aiuto presentate a decorrere dal primo gennaio 2010 (reg. CE 1122/2009), non prevede più il predetto rigido limite temporale al diritto di recupero degli aiuti indebitamente corrisposti.
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2010, la disciplina applicabile non prevede il limite decennale al recupero degli aiuti indebitamente corrisposti.
Massime di principio
- L'esenzione dall'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione antimafia per una determinata erogazione non esclude l'applicazione delle cause di incapacità e decadenza previste dall'art. 67 d.lgs. 159/2011: l'interdittiva antimafia intervenuta comporta la revoca e il recupero dei contributi, senza che rilevi l'assenza di una soglia minima.
- La revoca di un beneficio conseguente a un'interdittiva antimafia, quando costituisce attività vincolata, non richiede una nuova ponderazione discrezionale degli interessi pubblici e privati né la considerazione del legittimo affidamento del beneficiario.
- Per gli aiuti agricoli indebitamente erogati, la regola dei dieci anni tra pagamento e prima notifica dell'indebito opera, secondo la disciplina europea richiamata, per le domande anteriori al 1° gennaio 2010; per le domande presentate da tale data la disciplina successiva non prevede quel limite temporale al recupero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →