Sentenza del 02/12/2021 n. 37969 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria (Euro 297) notificato dopo l'annotazione, a margine della trascrizione con riserva, della proposizione del reclamo ai sensi dell'art. 113-ter disp. att. c.c. Il Conservatore aveva apposto riserva sulla trascrizione dell'atto di citazione per presunta incompletezza della notifica; i ricorrenti avevano proposto reclamo e la Corte d'appello aveva dichiarato illegittima la riserva. Successivamente fu richiesta e annotata l'annotazione della proposizione del reclamo e l'Ufficio notificò l'avviso di liquidazione. I contribuenti sostenevano che, essendo la riserva illegittima, l'onere tributario derivante dall'annotazione dovesse ricadere sull'Ufficio e non sui privati; l'Agenzia contestava che la norma fiscale assegna l'obbligo al soggetto che richiede la formalità. La Corte di cassazione ha esaminato la questione di chi sia obbligato al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle annotazioni effettuate ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, disp. att. c.c., in presenza di trascrizione con riserva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti. La Corte ha rilevato che, ai sensi del D.Lgs. n. 347/1990, art. 11, l'obbligazione tributaria grava sul soggetto che richiede la formalità (e sui soggetti nel cui interesse è stata richiesta, in via di solidarietà), e che l'annotazione a margine della trascrizione è eseguita su richiesta del contribuente per ottenere le garanzie della pubblicità immobiliare; pertanto la declaratoria di illegittimità originaria della riserva da parte della Corte d'appello non sposta l'onere fiscale sull'Ufficio. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1
le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria
Stabilisce il presupposto impositivo: le formalità nei pubblici registri sono soggette all'imposta ipotecaria
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, commi 1-2
sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale coloro che richiedono le formalità di cui all'art. 1...; sono solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità
La Corte interpreta la norma nel senso che l'onere tributario ricade sul soggetto che richiede la formalità (e, in via solidale, su chi ne beneficia), anche quando la formalità sia stata annotata a seguito di una trascrizione con riserva
art. 2674-bis c.c.
Disciplina la trascrizione con riserva: il conservatore può annotare la trascrizione con riserva in presenza di gravi e fondati dubbi; la parte che ottiene la trascrizione con riserva deve proporre reclamo per mantenere gli effetti della formalità
art. 113-ter disp. att. c.c.
il reclamo previsto dall'art. 2674-bis c.c., si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al Tribunale... A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del Tribunale e il decreto definitivo
Regola le modalità del reclamo avverso la riserva e stabilisce l'annotazione a margine come strumento per mantenere provvisoriamente gli effetti della pubblicità immobiliare
artt. 2652, 2653 e 2690 c.c.
Richiamati come norme tassative che individuano le domande giudiziali trascrivibili; la trascrizione di domande giudiziali è ammessa solo nei casi tipizzati
art. 2645 c.c.
Richiamato per contrasto con la tassatività delle domande giudiziali: la pubblicità immobiliare delle domande giudiziali è più rigorosa rispetto a quella degli atti negoziali
artt. 24, 111 Cost.; artt. 112, 132, 360 c.p.c.
Norme processuali e costituzionali citate a sostegno dei profili di diritto e di giurisdizione dedotti dall'Agenzia e impugnati in cassazione
Massime di principio
- L'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria e del bollo relativa a formalità nei registri immobiliari incombe sul soggetto che richiede la formalità, ai sensi del D.Lgs. 347/1990 art. 11; ciò vale anche per l'annotazione a margine di una trascrizione con riserva richieste dal privato per preservare l'effetto prenotatorio.
- La declaratoria di illegittimità della riserva apposta dal Conservatore non trasferisce automaticamente l'onere fiscale all'Amministrazione o all'Ufficio che aveva originariamente rifiutato o sospeso la trascrizione: la normativa fiscale fa capo al richiedente della formalità.
- Richiedere la trascrizione con riserva è una scelta procedurale che comporta il rischio fiscale connesso alle formalità richieste; il soggetto che, per superare il rifiuto del Conservatore, promuove l'istanza e il reclamo, deve considerare anche gli oneri tributari conseguenti.
- Se si ritiene che il comportamento della Pubblica Amministrazione sia stato illegittimo e abbia causato un danno economico (es. pagamento di tributi non dovuti), il rimedio non è automatico nell'ambito tributario: il contribuente può valutare azioni risarcitorie o richieste di rimborso secondo le regole generali, ma l'obbligo tributario, salvo disposizioni specifiche, rimane a carico del richiedente della formalità.
- In assenza di chiari precedenti giurisprudenziali, le decisioni di merito che fondano la loro valutazione unicamente sulla illegittimità della riserva, senza considerare l'assetto normativo tributario, possono essere cassate dalla Corte di cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1444 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1450 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 1475 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 3160 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 2 dic 2021Sentenza del 02/12/2021 n. 5504 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →