Cassazione Penale, Ordinanza n. 20726/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del giudice di pace che lo aveva condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto l'erroneità della decisione sulla sussistenza del reato, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che, all'epoca della contestazione, egli era persona offesa in un procedimento penale pendente, si era costituito parte civile, aveva chiesto di essere convocato per deporre ed era stato sentito in incidente probatorio, oltre ad avere presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà della motivazione, perché il giudice avrebbe ritenuto rilevanti i fatti successivi al trattenimento in Italia ma poi non li avrebbe valutati. In via subordinata ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura principale, osservando che la motivazione della sentenza di merito mostra che il giudice aveva esaminato i documenti prodotti e la qualità di persona offesa in procedimento penale, ritenendoli irrilevanti; ciò perché il reato omissivo permanente era stato commesso sin dal 2016, quindi in epoca anteriore all'emersione delle asserite esigenze di giustizia. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità per mancato assolvimento dell'onere di allegazione, poiché i documenti richiamati non erano stati prodotti nel giudizio di legittimità. È stata infine dichiarata inammissibile la richiesta subordinata di attenuanti generiche, non proponibile in cassazione come domanda di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di primo grado per il reato contestato
art. 616 c.p.p.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
"la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
viene richiamata per fondare la regola secondo cui la somma alla Cassa delle ammende è dovuta quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per manifesta infondatezza quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto dell'esame delle risultanze documentali invocate dalla difesa e le reputi irrilevanti in modo logicamente comprensibile.
- Nei reati omissivi permanenti, la rilevanza di fatti successivi dedotti a giustificazione della condotta deve essere esclusa quando la consumazione del reato risulti già iniziata in epoca anteriore all'insorgere delle circostanze allegate.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere ex novo una valutazione di merito, quale la concessione delle attenuanti generiche, ma soltanto dedurre vizi della decisione impugnata.
- Chi invoca in cassazione documenti o atti processuali deve assolvere specificamente l'onere di allegazione, producendo gli atti richiamati per consentire alla Corte di verificarne la decisività e la rilevanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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