Cassazione Civile, Ordinanza n. 15888/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un lavoratore autonomo aveva indicato nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2007 ritenute d’acconto relative a prestazioni fatturate a una società committente. L’Ufficio aveva poi contestato che alcune fatture fossero state pagate solo nel 2008, disconoscendo le ritenute per competenza 2007 e recuperando maggiore IRPEF con cartella di pagamento. Il contribuente aveva quindi aderito alla definizione agevolata della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, versando il 30% del solo tributo. Successivamente, assumendo che le ritenute fossero in realtà di competenza 2008 e che non fossero state scomputate nella relativa dichiarazione perché la rettifica dell’Ufficio era intervenuta troppo tardi, presentava istanza di rimborso; formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il diniego. I giudici di merito rigettavano la domanda ritenendo che la definizione agevolata avesse composto definitivamente anche la pretesa restitutoria. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dell’art. 16 L. n. 289/2002, sostenendo che il rimborso richiesto riguardasse un diverso anno d’imposta e non fosse coperto dal condono relativo al 2007.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la definizione agevolata della lite fiscale abbia effetto definitivo sul rapporto tributario oggetto della controversia e precluda ogni successiva richiesta di rimborso connessa alla medesima contestazione, anche se formalmente riferita a una diversa annualità d’imposta. La diversa annualità del rimborso richiesto non è stata considerata decisiva, poiché la domanda restava collegata all’errore di imputazione delle ritenute oggetto del contenzioso definito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata, esaurisce il rapporto controverso e preclude richieste restitutorie connesse alla medesima lite.
L. 15 luglio 2011, n. 111
Legge di conversione del d.l. n. 98/2011, richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato dal ricorrente come norma sul condono fiscale; la Corte ribadisce il principio generale secondo cui il condono non consente rimborsi di somme già corrisposte in relazione alla controversia definita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il condono o la definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionati, hanno effetto definitivo sul debito oggetto della controversia e impediscono al contribuente di ottenere successivamente il rimborso di somme già versate o ritenute collegate a quella stessa pretesa.
- La preclusione al rimborso opera anche quando la domanda restitutoria sia formalmente riferita a un’annualità d’imposta diversa, se essa deriva causalmente dalla medesima contestazione fiscale già definita in via agevolata.
- La natura della definizione agevolata è quella di forma atipica di chiusura del rapporto tributario, orientata al recupero di gettito e alla riduzione del contenzioso, non all’accertamento analitico dell’esatto imponibile; perciò i suoi effetti non possono essere estesi oltre il perimetro della lite definita, ma entro tale perimetro sono preclusivi di ulteriori pretese delle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15754/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15760/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15761/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2023 del 06/06/2023
- ordinanza_civile · 6 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15763/2023 del 06/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →