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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5638/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per due episodi di evasione (art. 385 c.p.), poiché l'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, si era allontanato lo stesso giorno in due momenti distinti. Il ricorso articolava tre motivi: 1) mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa nonostante richiesta (art. 20-bis c.p.); 2) mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4 (c.d. ravvedimento operoso / costituzione in carcere); 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e rifiuto ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la sentenza d'appello non ha risposto alla richiesta difensiva della sostituzione della pena detentiva e dunque manca la motivazione dovuta sul punto; ha annullato la sentenza impugnata con rinvio affinché il giudice del rinvio motivi sulla richiesta di applicazione di pena sostitutiva. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che i fatti di causa (rintraccio da parte dei Carabinieri e successivo secondo allontanamento con perdita delle tracce) non costituiscono una 'costituzione in carcere' o equivalente idoneo a integrare l'attenuante di cui al comma 4 dell'art. 385 c.p. Il terzo motivo è stato anch'esso rigettato: la Corte d'appello ha motivato, in modo non illogico, la mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la reiterazione del comportamento nella stessa giornata e il fatto che la seconda evasione abbia comportato la perdita delle tracce dell'imputato. Complessivamente il ricorso è stato in parte accolto (annullamento con rinvio limitato alla mancanza di motivazione sul rifiuto della pena sostitutiva) e in parte rigettato.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen. (evasione)

    l'art. 385, comma 4, cod. pen. richiede che l'evaso si sia «costituito in carcere» prima della condanna

    La Corte chiarisce che l'attenuante prevista dal comma 4 premia la costituzione in carcere o atti equivalenti che evitino alle forze dell'ordine l'onere della ricerca; il semplice rintraccio da parte degli organi non equivale automaticamente a ravvedimento operoso

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella richiesta di sostituzione della pena detentiva: la Corte sottolinea che, pur nell'orientamento favorevole alla limitazione della detenzione, non esiste un diritto automatico alla sostituzione e il giudice deve motivare il rifiuto richiamando i parametri di valutazione

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    I giudici che respingono istanze di pena sostitutiva devono esplicitare perché, alla luce degli indici di cui all'art. 133 c.p., non sussistono i presupposti per l'applicazione delle pene alternative

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte conferma che la valutazione delle attenuanti generiche è discrezionale ma deve essere motivata; nel caso la motivazione della Corte d'appello (reiterazione e perdurare della condotta) è stata ritenuta sufficiente

  • d.lgs. 10/10/2022, n.150 (riforma Cartabia)

    Richiamato per contestualizzare l'orientamento favorevole al contenimento della pena detentiva; tuttavia la riforma non crea un diritto automatico alla pena sostitutiva né elimina la discrezionalità del giudice

  • legge 24/10/1981, n.689, artt. 53 e ss.

    Richiamata come quadro normativo storico delle pene sostitutive: la riforma si è mosso nella continuità con i principi e criteri già definiti da tale disciplina, mantenendo discrezionalità giudiziale

Massime di principio

  • Se l'imputato richiede la sostituzione della pena detentiva, il giudice d'appello deve rispondere espressamente alla richiesta e motivare il rifiuto riferendosi agli indici di cui all'art. 133 c.p.; l'omessa motivazione può determinare annullamento e rinvio
  • La circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma 4 (ravvedimento operoso/ 'costituzione in carcere') richiede che l'evaso cooperi concretamente al ripristino dello stato costrittivo evitando l'onere della ricerca: non basta il semplice rintraccio da parte delle forze dell'ordine quando i fatti non dimostrino una spontanea costituzione
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale, ma deve essere adeguatamente motivata; la reiterazione del comportamento e il fatto che l'evaso abbia fatto perdere le proprie tracce possono giustificare il rifiuto delle attenuanti
  • La riforma (d.lgs. n.150/2022) promuove le pene sostitutive ma non conferisce un diritto automatico alla loro applicazione: resta ferma la necessità di valutazione giudiziale caso per caso
  • In caso di motivazione sintetica ma non contraddittoria e non illogica, la decisione di merito sui punti di fatto o sulla valutazione della personalità e del pericolo sociale difficilmente è sovvertita in Cassazione
  • In procedimenti di evasione, documentare il carattere spontaneo e collaborativo del rientro (es. atti formali di autodenuncia o evidente volontà di costituirsi) è fondamentale per ottenere il riconoscimento dell'attenuante speciale

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