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Ordinanza

Ordinanza n. 4042/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 05 febbraio 2025 relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ad opera della XX Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l'elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 831; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all'apposita area riservata sul sito internet del Ministero; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti.

Giustizia amministrativa202502551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del punteggio di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione insufficiente attribuita dalla sottocommissione d'esame al proprio elaborato scritto, contrassegnato con il n. 831, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali della sessione 2024. Il testo dell'ordinanza non espone specifici vizi dedotti contro la correzione, ma evidenzia che la controversia coinvolge la medesima questione normativa già esaminata dal TAR in altro giudizio: la compatibilità con l'art. 3 Cost. delle disposizioni che hanno differito, anche per la sessione 2024, l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 46 della legge 2012 n. 47.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Rilevata l'analogia della questione di diritto con quella oggetto del giudizio R.G. n. 1509/2025, nel quale il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6-quater, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, e dell'art. 1 della L. 23 febbraio 2024, n. 18, per contrasto con l'art. 3 Cost., il Collegio ha prospettato la sospensione impropria del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Prima di adottare tale misura, ha ritenuto necessario instaurare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo alle parti di presentare osservazioni e, ove intendano, di interloquire davanti alla Corte costituzionale. È stato assegnato il termine di 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza; la decisione sulla sospensione è stata riservata alla scadenza del termine. Disposto inoltre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 6-quater, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215

    Disposizione della cui legittimità costituzionale, nella parte relativa al differimento dell'entrata in vigore della disciplina dell'esame forense anche per la sessione 2024, il TAR ha già ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione per contrasto con l'art. 3 Cost.

  • art. 1 L. 23 febbraio 2024, n. 18

    Norma di conversione del decreto-legge contenente la disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 46 della legge 2012 n. 47

    Disciplina la cui entrata in vigore è stata differita dalle disposizioni censurate.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale rispetto al quale il TAR ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità delle norme sul differimento.

  • art. 295 c.p.c.

    Indicato quale base normativa della prospettata sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione di diritto analoga a quella pendente davanti alla Corte costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiede il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio prima dell'adozione della decisione.

  • art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamato per la sospensione del giudizio nel quale è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un giudizio amministrativo verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale in altro giudizio, il giudice può prospettare la sospensione impropria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma deve previamente sottoporre la questione alle parti mediante il contraddittorio previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La sospensione impropria in senso lato deve essere adottata solo dopo aver consentito alle parti di manifestare la propria posizione e di valutare l'eventuale intervento o interlocuzione nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale.
  • Prima di decidere sulla sospensione impropria, il giudice amministrativo può assegnare un termine per il deposito di memorie e riservare la decisione alla scadenza del termine, senza definire nel frattempo la domanda principale di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTutela del terzo

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