Regolamento (UE) 2026/808
Regolamento (UE) 2026/808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell’azione di risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riforma in modo esteso il quadro SRM per rendere più effettivo l’uso della risoluzione rispetto alle procedure ordinarie di insolvenza e per chiarire condizioni, poteri e flussi informativi tra le autorità coinvolte. Interviene in modo rilevante su MREL, passività ammissibili, utilizzo dei depositi, contributi del Fondo di risoluzione unico e dei sistemi di garanzia dei depositi, nonché sulle condizioni di accesso al sostegno finanziario pubblico straordinario. Rafforza inoltre le misure di intervento precoce della BCE e introduce nuove regole di governance, trasparenza e cooperazione istituzionale.
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014 per rafforzare prevenzione, risoluzione e finanziamento delle crisi bancarie nell’ambito dell’SRM.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento rientranti nel regolamento (UE) n. 806/2014, ai gruppi soggetti a risoluzione e, in particolare, alle entità stabilite negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria. Incide sui rapporti tra Comitato di risoluzione unico (SRB), BCE, autorità nazionali di risoluzione, autorità competenti, sistemi di garanzia dei depositi, Fondo di risoluzione unico e, per taluni profili, Commissione e Consiglio. Le nuove disposizioni riguardano pianificazione della risoluzione, misure di intervento precoce, requisiti MREL/TLAC, uso dei depositi e degli SGD nella risoluzione, finanziamento del Fondo e meccanismi informativi e procedurali. La parte delle modifiche relativa al funzionamento dell’SRM si applica dall’11 giugno 2026; il resto dall’11 maggio 2028, con specifiche disposizioni transitorie per i depositi e i periodi di adeguamento al MREL.
Regolamento (UE) 2026/808: rafforzamento del quadro SRM, delle misure di intervento precoce e del finanziamento della risoluzione
Il regolamento interviene in modo esteso sul regolamento (UE) n. 806/2014 per rendere più efficace e coerente il meccanismo di risoluzione unico, ridurre il ricorso alle procedure nazionali di insolvenza e limitare l’utilizzo di fondi pubblici rispetto alle risorse interne delle entità e alle reti di sicurezza finanziate dal settore. La riforma mira anche ad armonizzare meglio le interazioni tra Comitato di risoluzione unico, BCE, autorità nazionali, sistemi di garanzia dei depositi e Commissione, alla luce delle criticità emerse nell’applicazione del quadro post-crisi.
Ambito soggettivo e coordinamento istituzionale
Le modifiche si applicano agli enti creditizi, alle imprese di investimento e ai gruppi che rientrano nel regolamento (UE) n. 806/2014, con particolare attenzione alle entità stabilite negli Stati membri partecipanti. Sono inoltre chiariti i rapporti tra SRB, BCE, autorità nazionali di risoluzione e autorità competenti, anche in fase di cooperazione stretta ex regolamento (UE) n. 1024/2013 e nei rapporti con sistemi di garanzia dei depositi, CERS, ABE, ESMA, EIOPA e meccanismo europeo di stabilità.
Pianificazione della risoluzione e valutazione della risolubilità
Il regolamento rafforza le regole sulla pianificazione della risoluzione, precisando che il Comitato può adottare un approccio proporzionato per filiazioni non soggette a risoluzione in funzione di dimensioni, profilo di rischio, ruolo nelle funzioni essenziali, continuità operativa e impatto sui sistemi di garanzia dei depositi. Viene anche chiarito che, quando un’entità è già stata avviata alla liquidazione ordinaria o quando si applica la disciplina dell’articolo 22, paragrafo 5, non occorre predisporre o mantenere un piano di risoluzione per tale entità.
Le regole sugli impedimenti alla risolubilità diventano più strutturate: il Comitato deve predisporre una relazione, valutare le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre e, se necessario, istruire le autorità nazionali di risoluzione a imporre misure adeguate e proporzionate. Viene ribadito che le misure devono essere calibrate anche in rapporto alla stabilità finanziaria, all’impatto sul business e al mercato interno.
MREL, passività ammissibili e depositi
Una parte centrale della riforma riguarda il MREL e la qualità delle passività ammissibili. Il testo introduce definizioni nuove o riviste, disciplina i casi in cui i depositi possono essere inclusi nel MREL solo previa autorizzazione del Comitato e a condizioni rigorose: depositi non detenuti da persone fisiche, microimprese o PMI, deposito a termine di almeno un anno, assenza di diritto al rimborso anticipato e chiara informativa contrattuale sull’uso per MREL e sull’esclusione dalla protezione SGD.
Per le entità soggette a risoluzione con strategie basate soprattutto su vendita dell’attività o ente-ponte, il regolamento fissa soglie minime del MREL pari al 16 % e al 4,75 % in specifiche componenti, e prevede un regime speciale per G-SII e soggetti G-SII. Sono inoltre introdotti periodi transitori, in linea generale non superiori a tre anni, con livelli-obiettivo intermedi; per il passaggio dalla liquidazione ordinaria alla risoluzione il periodo può arrivare a quattro anni e, in casi debitamente giustificati, a sei anni. Il Comitato deve comunicare requisiti programmati per ciascun arco di 12 mesi.
Misure di intervento precoce
L’articolo 13 è riscritto integralmente. La BCE deve intervenire senza indebito ritardo quando ricorrono condizioni di deterioramento rilevante, violazioni di MREL o taluni requisiti MiFID/MIFIR. Le misure di intervento precoce comprendono l’attuazione o l’aggiornamento del piano di risanamento, la convocazione dell’assemblea, la ristrutturazione del debito, la modifica della struttura giuridica, la rimozione o sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione, la nomina di amministratori temporanei e la predisposizione di un piano per una eventuale liquidazione volontaria delle attività.
Gli articoli 13 bis e 13 ter disciplinano dettagliatamente sostituzione degli organi e amministratori temporanei: nomina soggetta ad approvazione BCE, poteri proporzionati, durata massima di un anno prorogabile eccezionalmente una volta, obbligo di relazione, pubblicità della nomina e esclusione della qualifica di amministratore di fatto ai fini del diritto nazionale.
Preparazione della risoluzione e flussi informativi
Il nuovo articolo 13 quater coordina la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato nella fase preparatoria. Le autorità devono comunicare senza ritardo le misure adottate, la sussistenza delle condizioni di intervento precoce o di rischio concreto di dissesto, e ogni informazione utile per l’aggiornamento del piano di risoluzione e per la valutazione ex articolo 20. Il Comitato può inoltre commercializzare l’entità presso potenziali acquirenti o incaricare la relativa autorità nazionale di predisporre un programma preliminare di risoluzione.
Condizioni di risoluzione e interesse pubblico
L’articolo 18 viene riformulato per chiarire le tre condizioni cumulative della risoluzione: dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative praticabili in tempi ragionevoli e necessità dell’azione nell’interesse pubblico. La valutazione del dissesto è attribuita alla BCE o all’autorità competente, con un meccanismo di cooperazione stretta e termini di tre giorni in alcuni casi. Il regolamento precisa inoltre che la precedente adozione di misure di vigilanza o di intervento precoce non è condizione necessaria per avviare la risoluzione.
La nozione di interesse pubblico è resa più analitica: il Comitato deve confrontare risoluzione e liquidazione ordinaria, tenendo conto degli obiettivi della risoluzione, dei costi, della distruzione di valore e delle possibili forme di sostegno finanziario pubblico straordinario. Se nessun obiettivo sarebbe a rischio con la liquidazione ordinaria, la risoluzione non è necessaria; se almeno un obiettivo è a rischio, la risoluzione è necessaria se la liquidazione non consentirebbe di conseguire tali obiettivi in modo più efficace.
Sostegno finanziario pubblico straordinario
Il nuovo articolo 18 bis delimita in modo tassativo le ipotesi di sostegno finanziario pubblico straordinario fuori dalla risoluzione: garanzie statali sulla liquidità o sulle passività di nuova emissione, acquisizione di strumenti di capitale o misure su attività deteriorate, attivazione di sistemi di garanzia dei depositi e aiuti di Stato nelle procedure di liquidazione ordinaria. Le misure cautelative sono riservate a enti solventi, devono essere temporanee, basate su una strategia di uscita, proporzionate e non destinate a coprire perdite già realizzate o prevedibili nei 12 mesi successivi.
Per le misure su attività deteriorate, il testo richiede una quantificazione prudente delle perdite tramite verifiche della qualità delle attività o, in mancanza, sulla base dello stato patrimoniale certificato. La ricapitalizzazione cautelativa è limitata alla carenza di capitale emersa nello scenario avverso di prova di stress, con un limite generale del 2 % del totale delle esposizioni al rischio per il capitale primario di classe 1, salvo eccezioni motivate.
Finanziamento del Fondo di risoluzione unico
Le norme sul Fondo sono profondamente riviste. Il Fondo può contribuire alla risoluzione solo dopo che azionisti, detentori di strumenti di capitale, altri creditori e, se del caso, il sistema di garanzia dei depositi abbiano fornito almeno l’8 % delle passività totali, fondi propri inclusi; l’intervento del Fondo non può superare il 5 % di tali passività, salvo casi straordinari in cui si attivino ulteriori fonti di finanziamento. Sono aggiornate anche le regole sui crediti del Fondo verso l’entità residua, sulla cancellazione degli impegni di pagamento irrevocabili quando un ente esce dal perimetro di applicazione, e sui contributi straordinari ex post, ora parametrati al 12,5 % del livello-obiettivo.
Viene inoltre introdotto un meccanismo di rinvio fino a tre anni della raccolta di contributi ex ante quando l’importo sarebbe troppo esiguo rispetto ai costi di riscossione, purché il rinvio non comprometta la capacità del Fondo di intervenire. Se la somma cumulata erogata dal Fondo negli ultimi tre anni, resa possibile dagli SGD, raggiunge il 20 % del livello-obiettivo, la Commissione deve riesaminare il quadro normativo e riferire al Parlamento e al Consiglio.
Ruolo dei sistemi di garanzia dei depositi
L’articolo 79 è sostituito per disciplinare in modo molto dettagliato il contributo degli SGD alla risoluzione. Gli SGD possono finanziare operazioni di bail-in, vendita d’impresa o ente-ponte, anche per coprire la differenza tra attività trasferite e depositi o passività cedute, nonché per garantire la neutralità patrimoniale del ricevente. Sono fissati vari limiti: importo totale non superiore ai depositi protetti, tetto del 62,5 % del livello-obiettivo dello SGD per talune operazioni, soglia individuale tra 30 e 80 miliardi di euro per l’ammissibilità a contare il contributo dello SGD ai fini dell’accesso al Fondo e condizioni stringenti circa l’uso integrale di MREL e la pregressa osservanza dei requisiti.
Se il contributo degli SGD consente l’accesso al Fondo e si raggiunge la soglia dell’8 %, il Comitato può utilizzare il Fondo per ulteriori finanziamenti. In casi eccezionali, se il Fondo resta insufficiente, lo SGD può effettuare un contributo aggiuntivo entro il limite delle perdite che avrebbe subito in liquidazione ordinaria. Il regolamento prevede anche obblighi di vendita trasparente delle azioni o titoli ricevuti dallo SGD e di rendicontazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione per operazioni rilevanti.
Cooperazione, accesso alle informazioni e trasparenza
Il regolamento amplia in modo significativo le regole di cooperazione e scambio informativo tra Comitato, Commissione, BCE, autorità nazionali, CERS, ABE, ESMA, EIOPA, SGD e altri soggetti pubblici. Introduce l’articolo 30 bis che consente al Comitato di richiedere, caso per caso e se necessario e proporzionato, il numero aggregato di clienti per i quali un’entità è l’unico o principale partner bancario, attraverso i meccanismi centralizzati antiriciclaggio.
Sul piano della trasparenza, il Comitato può pubblicare politiche, orientamenti, istruzioni generali e documenti di lavoro, purché non contengano informazioni riservate. Vengono anche rafforzati i poteri del Comitato di divulgare analisi e valutazioni quando l’interesse pubblico alla disclosure supera l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico monetario, finanziario o economico.
Governance del Comitato e tutela giurisdizionale
Sono modificate composizione, voto, mandato e bilancio del Comitato: il vicepresidente acquisisce diritto di voto, il mandato dei membri a tempo pieno è di cinque anni non rinnovabile, e vengono ridefinite le regole del bilancio annuale. È introdotta la consultazione della plenaria sugli strumenti di applicazione generale dell’SRM e rafforzata l’adozione di norme di controllo interno.
Infine, l’articolo 41 bis attribuisce alla Corte di giustizia dell’Unione europea competenza di merito sulle sanzioni pecuniarie e sulle penalità di mora imposte dal Comitato, con potere di annullarle, ridurle o aumentarle. Sono inoltre previste modifiche all’articolo 85 sui ricorsi contro talune decisioni del Comitato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La disciplina generale si applica dall’11 maggio 2028, mentre alcune modifiche operative per l’SRM si applicano anticipatamente dall’11 giugno 2026. Sono previste disposizioni transitorie per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, che possono essere inclusi nel MREL fino all’11 maggio 2029, e per i periodi transitori già fissati dal Comitato prima di tale data.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e del perimetro soggettivo
Rivede le definizioni di filiazione, entità soggetta a risoluzione, gruppo soggetto a risoluzione, passività sottoponibili al bail-in, passività di scadenza o ammontare incerti, strumenti subordinati ammissibili, G-SII non UE, soggetto G-SII e autorità designata (articolo 3). Chiarisce anche la disciplina per l’avvio della cooperazione stretta con la BCE e per il trasferimento di informazioni preparatorie al Comitato (articoli 4 e 5).
Pianificazione della risoluzione e approccio proporzionato
Precisano le regole sui piani di risoluzione per filiazioni non soggette a risoluzione, consentendo un approccio commisurato in base a dimensioni, rischio, funzioni essenziali, continuità operativa e impatto sui sistemi di garanzia dei depositi. Stabilisce inoltre che non si adottano o non si mantengono piani di risoluzione quando un’entità è già stata avviata alla liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza o quando si applica l’articolo 22, paragrafo 5 (articolo 8).
Poteri correttivi e obiezioni agli ostacoli alla risolubilità
Rafforza la procedura sugli impedimenti rilevanti alla risolubilità: il Comitato prepara una relazione, valuta le misure proposte dall’entità o dall’impresa madre, e può istruire le autorità nazionali di risoluzione ad imporre misure correttive proporzionate. È introdotta una decisione specifica per le misure ritenute idonee e per quelle non idonee (articolo 10).
Requisiti MREL, uso dei depositi e livelli minimi
Riformula in profondità gli articoli 10 bis, 12, 12 bis, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies, 12 octies, 12 decies e 12 duodecies. Prevede, tra l’altro, la possibilità di vietare distribuzioni tramite istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione sulla base del M-MDA; disciplina l’inclusione dei depositi nel MREL solo previa autorizzazione del Comitato e a condizioni stringenti; introduce criteri specifici per G-SII e per strategie di risoluzione basate su cessione d’impresa o ente-ponte, con soglie minime pari al 16 % e al 4,75 % in taluni casi; amplia i poteri del Comitato sulle autorizzazioni CRR; stabilisce periodi transitori fino a 3 anni, o fino a 4-6 anni in casi particolari, con livelli-obiettivo intermedi vincolanti.
Misure di intervento precoce e amministratori temporanei
Sostituisce integralmente l’articolo 13. La BCE deve prendere in considerazione senza indebito ritardo misure di intervento precoce quando ricorrono le condizioni previste, incluse violazioni prudenziali, MREL o taluni requisiti MiFID/MIFIR. Le misure includono attuazione o aggiornamento del piano di risanamento, convocazione dell’assemblea, ristrutturazione del debito, modifiche della struttura giuridica, sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione, nomina di amministratori temporanei e piani per liquidazione volontaria. Sono disciplinati i nuovi articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater su sostituzione degli organi, poteri e durata degli amministratori temporanei, e sui flussi di informazioni tra BCE, autorità competenti e Comitato.
Condizioni per la risoluzione e nozione di dissesto o rischio di dissesto
Riformula l’articolo 18, precisando che la risoluzione è adottata solo se l’entità è in dissesto o a rischio di dissesto, se non sono ragionevolmente praticabili misure alternative, e se l’azione è necessaria nell’interesse pubblico. La valutazione del dissesto è attribuita alla BCE o all’autorità competente, con tempi stringenti di cooperazione e consultazione; la previa adozione di misure di vigilanza o di intervento precoce non è condizione necessaria per la risoluzione. Il sostegno finanziario pubblico straordinario è escluso dalla nozione di dissesto quando rientra nelle forme ammesse dall’articolo 18 bis.
Sostegno finanziario pubblico straordinario e misure cautelative
Introduce un nuovo articolo 18 bis che delimita i casi eccezionali in cui può essere concesso sostegno pubblico fuori dalla risoluzione: garanzie dello Stato su liquidità o passività nuove, ricapitalizzazione cautelativa e misure su attività deteriorate, attivazione di sistemi di garanzia dei depositi e aiuti di Stato per enti in liquidazione ordinaria. Per le misure cautelative stabilisce requisiti di solvibilità, temporaneità, proporzionalità, strategia di uscita, quantificazione delle perdite e limiti quantitativi, inclusi limiti per l’acquisizione di strumenti di capitale primario di classe 1 (2 %, salvo casi eccezionali).
Procedura di approvazione degli aiuti di Stato e degli aiuti del Fondo
L’articolo 19 è riscritto per precisare che il programma di risoluzione non entra in vigore finché la Commissione non si esprima favorevolmente o senza obiezioni sulla compatibilità degli aiuti di Stato o degli aiuti del Fondo con il mercato interno. La Commissione valuta tempestivamente il ricorso al Fondo secondo le regole sugli aiuti di Stato; il Consiglio può intervenire all’unanimità entro sette giorni in circostanze eccezionali.
Valutazione, bail-in e trattamento delle passività incerte
L’articolo 20 integra la valutazione del perito con una stima del valore di attività fuori bilancio e di passività potenziali o incerte. L’articolo 21 chiarisce quando si applicano svalutazione e conversione di strumenti di capitale e passività ammissibili, includendo il caso di sostegno pubblico straordinario non rientrante nell’articolo 18 bis. Viene inoltre disciplinato il trattamento delle passività di scadenza o ammontare incerti, che possono essere svalutate o convertite una volta determinate in modo definitivo.
Strumenti di risoluzione, liquidazione residua e crediti del Fondo
L’articolo 22 precisa che, se la vendita dell’attività o l’ente-ponte trasferiscono solo parte delle attività, diritti o passività, l’entità residua va liquidata in modo ordinato secondo il diritto nazionale. In questi casi il Comitato può evitare la svalutazione o conversione di strumenti di capitale se gli strumenti restano nell’entità residua e la sequenza di assorbimento perdite resta rispettata.
Finanziamento del Fondo di risoluzione unico
Riorganizza le regole su accesso, utilizzo e ricostituzione del Fondo: contributo minimo degli azionisti, creditori e, se del caso, degli SGD pari almeno all’8 % delle passività totali e limite del Fondo al 5 %; possibilità di ricorrere a fonti di finanziamento alternative in casi straordinari; finanziamento aggiuntivo in alcune ipotesi; limiti e priorità dei crediti del Fondo verso l’entità residua; rinvio fino a tre anni della raccolta di contributi ex ante, e nuova regola sui contributi straordinari ex post (triplo del 12,5 % del livello-obiettivo).
Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nella risoluzione
Sostituisce integralmente l’articolo 79 e disciplina in dettaglio quando e quanto gli SGD devono contribuire, sia in caso di bail-in sia in caso di vendita d’impresa o ente-ponte. Sono fissati limiti: importo non superiore ai depositi protetti, soglia del 62,5 % del livello-obiettivo dello SGD per talune operazioni, limiti ulteriori per enti tra 30 e 80 miliardi di euro, e obblighi di vendita trasparente delle azioni acquisite dagli SGD. Sono previsti anche contributi aggiuntivi in casi straordinari e un obbligo di rendicontazione al Parlamento, Consiglio e Commissione per operazioni agevolate da SGD rilevanti.
Nuove regole su cooperazione, informazioni e trasparenza
Rafforza l’obbligo generale di cooperazione tra Comitato, Commissione, BCE, autorità nazionali, CERS, ABE, ESMA, EIOPA e SGD. Introduce l’articolo 30 bis sull’accesso, caso per caso, ai dati aggregati detenuti dai meccanismi centralizzati antiriciclaggio, e amplia i poteri di acquisizione dati del Comitato. Il Comitato può divulgare analisi e valutazioni se prevale l’interesse pubblico alla disclosure e pubblica politiche, orientamenti e istruzioni generali non riservati.
Governance del Comitato, bilancio e controlli
Modifica la composizione e il funzionamento del Comitato: il vicepresidente ha diritto di voto, il mandato del presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno è di cinque anni non rinnovabile, e sono ridefinite le regole di voto in plenaria ed esecutiva. Sono cambiati i termini per la preparazione del bilancio e rafforzati i controlli interni, oltre alla nuova possibilità di consultazione plenaria sugli orientamenti e sugli strumenti di applicazione generale dell’SRM.
Tutela giurisdizionale e regime transitorio
Introduce la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul merito per le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora del Comitato. Prevede disposizioni transitorie per i depositi raccolti prima del 12 maggio 2028, che possono essere inclusi nel MREL fino all’11 maggio 2029, e stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione generale dall’11 maggio 2028 e applicazione anticipata di alcune modifiche dall’11 giugno 2026.
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