Cassazione Penale, Sentenza n. 13674/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Savasta impugnava il decreto del 7.9.2021 che aveva dichiarato inammissibili le sue istanze di misure alternative alla detenzione (artt. 47 e 47-ter ord. pen.), ritenendo operante la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord. pen. a seguito della revoca, disposta con ordinanza del 25.03.2021, dell'affidamento in prova in casi particolari per violazione delle prescrizioni. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 51-ter e 58-quater ord. pen.), censurando l'omessa valutazione delle ragioni giustificative delle violazioni e sostenendo l'inoperatività della preclusione triennale con riguardo all'affidamento terapeutico disciplinato dall'art. 94 DPR n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che l'automatismo preclusivo previsto dall'art. 58-quater non opera in caso di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 DPR 309/1990). Ha osservato che tale fallimento non è espressamente ricompreso tra le misure 'pregiudicanti' e, per la peculiare situazione dei soggetti beneficiari dell'affidamento terapeutico, non può comportare una presunzione assoluta di incapacità di conformarsi ai benefici rieducativi. Di conseguenza il Tribunale non poteva dichiarare d'emblée l'inammissibilità delle istanze, ma doveva effettuare una valutazione concreta di idoneità delle misure richieste, bilanciando esigenze di rieducazione e tutela della collettività e consentendo il contraddittorio. Il decreto impugnato è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Palermo.
Norme richiamate
art. 666 comma 2 cod. proc. pen. (in relazione all'art. 678)
Fondamento procedurale del decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità; la Corte sottolinea che, pur essendo stato adottato ai sensi di tale norma, il provvedimento non poteva omettere la valutazione concreta richiesta dal quadro normativo e giurisprudenziale.
artt. 47 e 47-ter ord. pen.
Norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione (affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare ecc.): le istanze del ricorrente si riferivano a queste misure e la Corte ha stabilito che esse devono essere valutate concretamente anche dopo la revoca dell'affidamento terapeutico, quando tale revoca non determina automatismi preclusivi.
art. 58-quater ord. pen.
Prevede una preclusione triennale per la concessione di benefici penitenziari in caso di revoca di una misura alternativa; la Corte interpreta tale norma escludendo la sua applicabilità automatica alla revoca dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 DPR 309/1990, in quanto tale ipotesi non è espressamente indicata tra le misure 'pregiudicanti' e per la peculiare natura terapeutica del beneficio.
art. 51-ter ord. pen.
Richiamato dal ricorrente come parametro normativo in relazione ai principi da rispettare nell'applicazione delle misure alternative; la Corte valuta la violazione di legge e di motivazione anche alla luce dei principi di rieducazione e individualizzazione della pena e delle misure.
art. 94 DPR n. 309 del 1990
Disciplina l'affidamento in prova in casi particolari (affidamento terapeutico). La Corte conferma che il fallimento di questo tipo di affidamento non comporta automaticamente la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater e richiede una valutazione prognostica e individualizzata delle possibilità di beneficiare di altre misure alternative.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 DPR 309/1990) non comporta automaticamente l'applicazione della preclusione triennale di cui all'art. 58-quater: ogni caso richiede una valutazione individuale.
- Il Tribunale di Sorveglianza non può dichiarare inammissibili de plano le istanze di misure alternative quando la preclusione è contestata; è necessario un giudizio concreto di idoneità delle misure richieste, bilanciando esigenze di rieducazione e tutela della collettività.
- Nelle ipotesi di revoca di misure terapeutiche vanno considerate le ragioni giustificative delle violazioni e la peculiare situazione del beneficiario prima di escludere l'accesso a ulteriori benefici.
- Deve essere garantito il contraddittorio e la valutazione prognostica sulle prospettive di conformazione del condannato ai benefici, tenendo conto della natura e gravità delle violazioni commesse.
- In situazioni analoghe è opportuno presentare elementi probatori e argomentazioni sulle ragioni delle violazioni e sulla capacità attuale di fruire delle misure alternative per ottenere una valutazione favorevole del Tribunale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13511/2022 del 08/04/2022
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13636/2022 del 08/04/2022
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13637/2022 del 08/04/2022
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13638/2022 del 08/04/2022
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13640/2022 del 08/04/2022
- Sentenza penale · 8 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13641/2022 del 08/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →