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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1472/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Due società, successivamente fallite, avevano maturato nel 1996 crediti IVA per i quali furono chiesti rimborsi, mediante modello VR, per l’anno 2005: rispettivamente euro 135.940 e euro 91.603. L’Agenzia delle Entrate negò integralmente il primo rimborso e parzialmente il secondo, adducendo la mancata produzione di documentazione contabile e la mancata dimostrazione del diritto alla detrazione. I crediti, anteriori alle dichiarazioni di fallimento del 17 marzo 1997, furono ceduti alla fine del 2006 a una società poi incorporata dalla resistente. La curatela impugnò i dinieghi sostenendo che l’ufficio fosse decaduto dal potere di rettifica ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, perché aveva richiesto la documentazione oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo alla maturazione del credito. La CTP accolse i ricorsi; la CTR, in primo grado di appello, riformò la decisione, ritenendo inapplicabile quel termine ai dinieghi fondati sull’inesistenza delle operazioni. In un precedente giudizio di cassazione, il ricorso della cessionaria fu accolto con ordinanza n. 8810/2013 e la causa rinviata alla CTR. In sede di rinvio, la CTR confermò l’accoglimento originario, ritenendo applicabile il termine decadenziale anche quando l’ufficio contesti l’esistenza del credito IVA per operazioni inesistenti. L’Agenzia delle Entrate ricorse nuovamente per cassazione con due motivi: con il primo denunciò la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la riassunzione non fosse stata diretta a tutte le parti e fosse stata indirizzata alle società ormai cancellate anziché ai loro soci successori; con il secondo denunciò omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla decadenza dal potere di accertare l’eccedenza IVA, sostenendo che il credito fosse stato riportato fino alla dichiarazione relativa al 2005 e che il termine decorresse dalla relativa dichiarazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo per carenza di interesse, derivante dall’infondatezza del secondo motivo. Ha rilevato che la censura formulata come violazione dell’art. 112 c.p.c. riguardava in realtà la motivazione e che la CTR, pronunciando in sede di rinvio, si era conformata ai principi già affermati dalla precedente ordinanza n. 8810/2013 e dalla giurisprudenza di legittimità: il termine decadenziale dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 si applica anche quando l’ufficio contesti la sussistenza del credito IVA perché derivante da fatturazioni per operazioni insussistenti. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.300, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Non esiste, infatti, alcuna norma tributaria che escluda l’applicabilità del termine decadenziale nell’ipotesi in cui l’ufficio contesti la sussistenza del credito IVA, in quanto conseguente a fatturazioni per operazioni insussistenti

    Il termine decadenziale previsto dall’art. 57 si applica anche alla rettifica con cui l’ufficio contesta la sussistenza del credito IVA perché derivante da operazioni insussistenti; non è limitato alle contestazioni dei requisiti di accesso al rimborso.

  • art. 63 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza riferisce la censura dell’Agenzia alla regola secondo cui la riassunzione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti, ma non decide nel merito tale questione, dichiarando inammissibile il motivo per carenza di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Premesso che nel motivo in commento -alla luce dell’articolazione del relativo contenuto- è da ravvisarsi un vizio di motivazione piuttosto che una violazione di legge, rileva il collegio la infondatezza della censura avuto riguardo al contenuto della sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio in doverosa coerenza con la ordinanza 8810/2013

    La Corte qualifica la doglianza formalmente proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c. come vizio di motivazione, e la ritiene infondata perché la decisione di rinvio aveva affrontato la questione conformandosi ai principi già enunciati dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale previsto dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per il potere di rettifica dell’amministrazione finanziaria opera anche quando il diniego del rimborso IVA dipende dalla contestazione dell’esistenza del credito, compresa la contestazione che esso derivi da fatturazioni per operazioni insussistenti; non è limitato ai casi in cui, riconosciuta l’eccedenza, siano contestati i requisiti per accedere al rimborso.
  • La qualificazione del motivo di ricorso dipende dal contenuto effettivo della censura: una doglianza formulata come violazione dell’art. 112 c.p.c. può essere ricondotta a un vizio di motivazione quando, per come è articolata, contesta in realtà la motivazione resa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

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