Ordinanza n. 260/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego della domanda di condono edilizio n. CND1994/01080, prot. n. 50407 del 06.08.2025, notificato in data 08.08.2025; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di condono edilizio relativa a un manufatto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di condono edilizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, il ricorrente non ha fornito la prova che il manufatto fosse stato ultimato entro il 31 dicembre 1993, con conseguente assenza del necessario fumus boni iuris. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il diniego di condono non contiene misure ripristinatorie.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris sulla base della mancata prova, da parte del ricorrente, dell’ultimazione del manufatto entro il termine del 31 dicembre 1993, presupposto rilevante per il condono oggetto del diniego. Ha escluso anche il periculum in mora, osservando che il provvedimento impugnato si limita a negare il condono e non reca misure ripristinatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari propri dell’art. 55 c.p.a., in particolare fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione sommaria di un presupposto essenziale per l’accoglimento della domanda di annullamento esclude il fumus boni iuris necessario per la sospensione dell’atto.
- La richiesta di sospendere gli effetti di un diniego di condono edilizio non integra, di per sé, il periculum in mora quando il provvedimento impugnato non contiene misure ripristinatorie né produce effetti esecutivi immediatamente lesivi sul manufatto.
- Nella fase cautelare il ricorrente deve fornire una prova almeno sommaria dei fatti costitutivi della pretesa, compresa l’ultimazione dell’intervento edilizio entro il termine temporalmente previsto dalla disciplina del condono invocato.
Come è indicizzato
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