Sentenza n. 836/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento della nota del -OMISSIS-, conosciuta il 30.10.2025, con la quale la dirigente della Divisione contratti e appalti del Dipartimento Servizi generali, appalti ed economa-to del Comune di Torino ha disatteso la richiesta del -OMISSIS-, formulata ai sensi dell’art. 105, co. 4, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, con la quale la soc. -OMISSIS- a r.l. ha chiesto l’autorizzazione a subappaltare i lavori di «Rifacimento impianto elettrico residenziale in appartamenti trilocali e quadrilocali siti in C.so -OMISSIS- e Realizzazione nuovo impianto elettrico ascensori e sistemazioni parti comuni in Via -OMISSIS-» nel quadro dell’«intervento per il miglioramento del decoro urbano e della sicurezza e dell’accessibilità delle unità abitative di corso -OMISSIS- e via -OMISSIS- e di corso -OMISSIS-» (cod. opera -OMISSIS- - CIG accordo quadro -OMISSIS- - CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'8/01/20226: per l'annullamento della determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, con cui il Comune di Torino ha autorizzato il raggruppamento soc. -OMISSIS-/-OMISSIS- a subappaltare i lavori oggetto di causa alla soc. -OMISSIS- a r.l.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione al subappalto e successiva autorizzazione del medesimo subappalto a favore di altro operatore economico
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa subappaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
Un'impresa subappaltatrice ha impugnato il diniego del Comune di Torino alla richiesta di autorizzazione al subappalto di lavori elettrici nell'ambito di un appalto pubblico. Il diniego era fondato sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti del socio di maggioranza dell'impresa, per il reato continuato e concorsuale di riciclaggio. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, nonché degli artt. 80, comma 1, lettera e), e comma 3, e 105, comma 4, d.lgs. n. 50/2016. In via subordinata ha prospettato l'illegittimità costituzionale degli artt. 80, comma 1, lettera e), e 105, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 225, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione della subappaltatrice, sostenendo che solo l'appaltatore avrebbe potuto contestare il diniego. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la successiva autorizzazione del subappalto a favore di un diverso operatore e ha chiesto il risarcimento del danno, dapprima per equivalente e poi anche in forma specifica, indicando un mancato guadagno e un danno curricolare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo alla subappaltatrice un interesse diretto, concreto e attuale a impugnare il diniego: il subappalto costituisce una modalità ordinaria e centrale dell'attività di molte imprese, sicché l'impossibilità di tutela giurisdizionale inciderebbe sulla libertà d'impresa. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il diniego comunale, poiché fondato esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento a carico del socio di maggioranza. In applicazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, tale sentenza non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi amministrativi e non produce gli effetti delle disposizioni extrapenali che la equiparano a una sentenza di condanna, in assenza di pene accessorie. Il diniego è stato quindi annullato. Quanto ai motivi aggiunti e alla domanda risarcitoria, il TAR ha considerato la posizione sostanziale dell'impresa alla data del diniego. Sebbene l'impresa fosse iscritta nella white list, era stata sottoposta a misure di prevenzione collaborativa e il socio aveva ceduto la propria partecipazione soltanto successivamente al diniego, sicché alla data dell'atto la situazione non risultava ancora regolarizzata mediante effettivo self-cleaning. Il patteggiamento non è stato ritenuto, di per sé, indice di collaborazione o ravvedimento; neppure la concessione delle attenuanti generiche è stata considerata prova di self-cleaning. Per tali ragioni il Tribunale ha escluso il diritto al risarcimento per la mancata autorizzazione al subappalto e ha respinto la relativa domanda. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte e respinto in parte. Le spese sono state compensate per la particolare complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016
Disciplina l'autorizzazione al subappalto ed è stata posta dal Comune a fondamento del diniego, unitamente alla causa ostativa relativa alla posizione del socio dell'impresa subappaltatrice.
art. 80, commi 1 e 3, d.lgs. 50/2016
È stato richiamato come base normativa della causa ostativa all'autorizzazione al subappalto derivante dalla vicenda penale del socio di maggioranza.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.
La sentenza di patteggiamento non può essere utilizzata come prova nel giudizio amministrativo e, in assenza di pene accessorie, non produce gli effetti previsti da norme extrapenali che la equiparino a una sentenza di condanna.
art. 25, comma 1, lettera b), d.lgs. 150/2022
Ha introdotto il testo dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. applicato dal TAR.
art. 225, comma 8, d.lgs. 36/2023
È stato indicato dalla ricorrente quale norma transitoria o di coordinamento della cui legittimità costituzionale è stata prospettata la questione, senza che il TAR la accogliesse o la rimettesse alla Corte costituzionale.
artt. 5 e 6 d.lgs. 231/2001
Sono stati richiamati dal TAR in relazione agli obblighi organizzativi e di prevenzione rilevanti ai fini del self-cleaning dell'impresa.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda risarcitoria e per i criteri di liquidazione del danno da mancata autorizzazione al subappalto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la determinazione dei criteri di liquidazione del danno in relazione alla sorte dell'affidamento.
art. 63, comma 3, c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la richiesta di prova testimoniale sul danno.
artt. 3 e 41 Cost.
Parametri costituzionali invocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata; la questione non è stata accolta.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in assenza di pene accessorie, non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nel giudizio amministrativo; inoltre non produce gli effetti previsti da norme extrapenali che la equiparino a una sentenza di condanna.
- Il subappaltatore, quando il diniego di autorizzazione incide direttamente sulla possibilità di esercitare una modalità ordinaria e centrale della propria attività economica, è legittimato a impugnare autonomamente il diniego, anche se l'istanza di subappalto è stata formalmente presentata dall'appaltatore.
- L'amministrazione non può fondare il diniego di autorizzazione al subappalto esclusivamente sulla sentenza di patteggiamento del soggetto collegato all'impresa, se tale sentenza è priva di efficacia probatoria e degli effetti extrapenali previsti per la condanna.
- La mera iscrizione dell'impresa nella white list, il ricorso al patteggiamento o la concessione delle attenuanti generiche non dimostrano, di per sé, l'avvenuto self-cleaning; la regolarizzazione deve risultare da condotte concrete e valutabili, riferite alla situazione esistente alla data del provvedimento.
- Ai fini della domanda risarcitoria per la mancata autorizzazione al subappalto, la sussistenza dei presupposti per il ristoro deve essere valutata con riferimento alla situazione dell'impresa al momento dell'adozione dell'atto illegittimo; una misura organizzativa o societaria adottata successivamente non sana retroattivamente la posizione.
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