Sentenza del 13/12/2017 n. 3683 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Imposte dirette - Reddito d'impresa - Costi - Sponsorizzazione - Antieconomicità -Criteri - Sproporzione rispetto ai ricavi - Aumento del fatturato - Inerenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi di sponsorizzazione, ritenendoli antieconomici e non inerenti perché sproporzionati rispetto ai ricavi dichiarati. Il contribuente sosteneva invece che la sponsorizzazione fosse collegata all'attività d'impresa e che l'incremento del fatturato dimostrasse la sua utilità economica.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata: la sproporzione tra il costo della sponsorizzazione e i ricavi dichiarati, considerata isolatamente, non dimostra né l'antieconomicità né la mancanza di inerenza. L'aumento del fatturato costituisce un elemento idoneo a confermare il collegamento dell'investimento con l'attività d'impresa e la sua possibile funzione promozionale. Pertanto, il costo di sponsorizzazione è stato considerato inerente e deducibile.
Norme richiamate
Norme in materia di deducibilità dei costi e inerenza nel reddito d'impresa
Un costo è deducibile quando è riferibile all'attività d'impresa, anche se non produce un ricavo diretto e immediato. La valutazione dell'inerenza deve considerare la funzione economica dell'operazione nel suo complesso.
Principio di antieconomicità dell'operazione
La mera sproporzione tra una spesa e i ricavi dichiarati non è sufficiente, da sola, a qualificare il costo come antieconomico o indeducibile. Occorre una valutazione complessiva, tenendo conto anche degli effetti dell'investimento, come l'incremento del fatturato.
Massime di principio
- Una spesa di sponsorizzazione non diventa automaticamente indeducibile perché elevata rispetto ai ricavi dell'esercizio: la proporzionalità è un elemento di valutazione, non una prova decisiva.
- L'inerenza deve essere valutata in rapporto all'attività d'impresa e alla potenziale funzione promozionale della sponsorizzazione, non sulla base della sola produzione di ricavi immediati.
- Un aumento del fatturato successivo o collegato alla sponsorizzazione può costituire un indizio concreto della sua utilità economica e del suo collegamento con l'attività aziendale.
- In caso di contestazione, è opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, documentazione delle prestazioni pubblicitarie, diffusione del marchio e dati sull'andamento dei ricavi.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare il quadro economico complessivo e non può fondare il recupero a tassazione sulla sola antieconomicità apparente o sulla sproporzione quantitativa della spesa.
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