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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38390/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sequestro preventivo di somme di denaro rinvenute su un pullman della società Alba Tour Bus nell'ambito di indagini antidroga. Il sequestro probatorio originario era stato annullato dal Tribunale del Riesame; successivamente il PM ha emesso un decreto di sequestro preventivo convalidato dal GIP. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto del riesame contestando la sussistenza del fumus del reato presupposto (si riferisce all'abusiva prestazione di servizi di pagamento richiamata tramite l'art. 131-ter T.U.B. e alla ricettazione), deducendo che la riscossione degli importi era occasionale nell'ambito del trasporto internazionale di passeggeri e non costituiva un'attività organizzata o reiterata; ha altresì censurato la mancata motivazione sul periculum in mora e l'assenza di indici probatori a supporto della qualificazione dell'attività come illecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il ricorso dell'Avv. Pasquale Fabio Crea è stato ritenuto inammissibile per mancanza di procura speciale a rappresentare il terzo interessato. Il ricorso dell'Avv. Ladislao Massari è stato ritenuto inammissibile in quanto il ricorrente agiva nella qualità di terzo (legale rappresentante della società) e, secondo la giurisprudenza consolidata, il terzo può contestare in sede di merito o legittimità solo la titolarità o la disponibilità del bene e l'inesistenza del proprio contributo al reato, ma non può mettere in discussione i presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-ter T.U.B.

    La norma è stata richiamata quale possibile delitto presupposto (abusiva prestazione di servizi di pagamento) per giustificare il sequestro, ma la Corte non ha deciso sul merito della sua applicazione perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi; il difensore contestava che la condotta non fosse riconducibile a tale fattispecie in assenza di elementi di continuità e organizzazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre, con la declaratoria di inammissibilità, la condanna della parte privata al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 2, sentenza n. 310/07/12/2017 e Sez. 3, sentenza n. 36347/11/07/2019)

    Principi utilizzati dalla Corte: a) il ricorso per cassazione proposto dal difensore di un terzo privo di procura speciale è inammissibile; b) il terzo che contesta un sequestro preventivo può dedurre solo questioni attinenti alla titolarità/disponibilità del bene e all'assenza del proprio contributo al reato, non può invece mettere in discussione i presupposti della misura cautelare (come il fumus del reato).

Massime di principio

  • Il soggetto terzo rispetto al procedimento penale (es. legale rappresentante della società) che impugna un provvedimento di sequestro preventivo non può utilizzare la via del ricorso per cassazione per contestare il fumus commissi delicti: in tali sedi può agire soltanto su titolarità o disponibilità del bene e sull'assenza del proprio contributo al reato.
  • Il difensore che rappresenta un terzo deve essere munito di procura speciale per proporre ricorso; l'assenza di tale procura rende il ricorso inammissibile.
  • Per qualificare una condotta come abusiva prestazione di servizi di pagamento (art. 131-ter T.U.B.) occorrono elementi che dimostrino continuità, organizzazione e ripetizione dell'attività; non è sufficiente la mera detenzione o il modo di occultamento del danaro per presumere automaticamente tale delitto presupposto.
  • La mera formula generica sul "periculum in mora" non è sufficiente: il giudice deve motivare concretamente il rischio che il bene si sottragga a future misure (es. confisca) o che venga disperso, non limitandosi a considerazioni astratte.
  • Prima di proporre ricorsi contro misure reali è utile valutare se la censura prospettata rientri effettivamente nei limiti consentiti al terzo (titolarità/disponibilità) oppure configuri un impugnazione dei presupposti della misura, che deve essere riservata all'indagato; in caso contrario il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di spese/sanzioni.

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