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Sentenza

Sentenza n. 3085/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione Settima, n. 4951 del 1° settembre 2023, resa inter partes, concernente la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi.

Giustizia amministrativa202402583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VII, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate senza titolo abilitativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado gli appellanti avevano impugnato l'ordinanza comunale del 3 maggio 2019, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere e manufatti realizzati senza titolo abilitativo e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Avevano dedotto: la violazione del principio del ne bis in idem, in ragione della precedente demolizione disposta dalla Procura ai sensi dell'art. 665 c.p.p.; la propria estraneità agli abusi; il difetto di motivazione e la mancata considerazione di uno specifico interesse pubblico alla demolizione, tenuto conto del tempo trascorso; la violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In appello hanno articolato un motivo unitario, lamentando l'erronea disapplicazione del principio del ne bis in idem, la violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e un eccesso di potere giurisdizionale. Hanno inoltre riproposto le censure relative alla propria estraneità agli abusi, alla carenza di motivazione e sproporzione della demolizione, nonché all'omessa comunicazione di avvio. Nel corso del giudizio d'appello, tuttavia, hanno dichiarato formalmente di non avere più interesse alla coltivazione del gravame.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione motivata degli appellanti aveva fatto venire meno l'interesse concreto alla decisione. Non sono stati esaminati nel merito i motivi concernenti il ne bis in idem, la responsabilità degli appellanti, la motivazione e proporzionalità dell'ordinanza di demolizione e la partecipazione procedimentale. La sentenza del TAR è stata confermata quanto all'esito, con compensazione delle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Indicato quale base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate senza titolo abilitativo.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dagli appellanti in relazione alla disciplina della demolizione e dell'acquisizione dell'immobile e dell'area di sedime; la relativa censura non è stata esaminata per l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Richiamato dagli appellanti per sostenere la necessità della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 665 c.p.p.

    Richiamato in relazione al precedente ordine di demolizione disposto dall'autorità giudiziaria penale; il rapporto con l'ordinanza comunale non è stato esaminato nel merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal Consiglio di Stato tra le norme che fondano la rilevanza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale norma di riferimento per la rilevanza processuale della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La dichiarazione motivata della parte appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame determina la sopravvenuta carenza dell'interesse a ricorrere e comporta la declaratoria di improcedibilità dell'appello, senza esame dei motivi di merito.
  • Quando l'appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta confermata quanto all'esito del giudizio, pur senza formazione di una decisione di merito sulle censure non esaminate in appello.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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