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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24456/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ridotto la pena per i reati contestati (artt. 474 e 648 c.p.). I motivi, riassunti ex art. 173 disp. att. c.p.p., erano: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e motivazione contraddittoria perché la sentenza avrebbe valorizzato solo dati intercettivi senza sequestro della merce contraffatta per i capi di imputazione nn. 1, 2 e 3; (2) analoga censura per i capi nn. 5 sexies e 5 octies, sostenendo che non era chiaro se tutti i capi sequestrati fossero stati sottoposti a consulenza; (3) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per omissione della declaratoria di prescrizione in assenza di regolare contestazione della recidiva; (4) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi risultano reiterativi di doglianze già valutate in merito e manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che: l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; le conclusioni di responsabilità erano fondate su dati oggettivi (sequestri e audizione dei testi) e non richiedevano accertamenti individualizzati per ogni capo in assenza di documentazione di lecita provenienza; la recidiva era validamente contestata in calce e si estendeva ai capi comuni; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizio di arbitrio o illogicità, non ravvisato nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

    Il motivo di cassazione fondato su diversa interpretazione di fatti o intercettazioni è inammissibile: l'apprezzamento delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. c))

    violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione

    Censura sulla mancata declaratoria di prescrizione relativa alla recidiva ritenuta infondata perché la recidiva era validamente contestata in calce alla descrizione dei fatti e si applica ai vari capi salvo reati di diversa indole o date diverse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma

    La declaratoria di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Previsione procedurale relativa al modo di sintetizzare i motivi di ricorso per cassazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    i criteri per la determinazione della pena enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133; la Cassazione controlla solo l'eventuale arbitrio o illogicità della motivazione, non la valutazione prudenziale della pena.

  • Artt. 474 e 648 cod. pen.

    delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. contestati al ricorrente

    Norme penali indicate come il fatto-reato contestato (la sentenza di merito aveva inflitto pena per tali reati); la Cassazione si è pronunciata sull'ammissibilità del ricorso, non modificando la qualificazione dei reati.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la rivalutazione delle risultanze di fatto (es. interpretazione di intercettazioni) se non si dimostra una manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice di merito.
  • Sequestri e deposizioni dei testimoni che confermano la natura contraffatta della merce costituiscono elemento oggettivo idoneo a fondare la responsabilità, senza obbligo di consulenza individuale per ogni singolo capo quando manchi prova di lecita provenienza.
  • La recidiva, essendo circostanza personale, può essere validamente contestata in calce alla descrizione dei fatti e riferirsi a più capi comuni salvo che i reati siano di natura diversa o commessi in date diverse.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata dalla Cassazione solo se emerge un vizio di arbitrio, illogicità o manifesta sproporzione rispetto alla media edittale.
  • Motivi ripetitivi o già esaminati nel merito sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili; la declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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