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Sentenza

Sentenza n. 9499/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 1850/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 14.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 33046/2023

Giustizia amministrativa202601445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1850/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro e previdenza, n. 1850/2024, con cui il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e a corrisponderle il relativo controvalore, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, oltre rivalutazione monetaria o interessi. A seguito dell’ordinanza istruttoria, la ricorrente ha prodotto il ricorso originario ex art. 414 c.p.c., dal quale risultava che il credito riguardava gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 2.500 euro. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire chiarimenti o dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva fornito elementi in ordine all’esecuzione della sentenza e che il diritto riconosciuto dal giudicato, compresi i relativi presupposti, non poteva essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. La domanda di penalità di mora è stata respinta: nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ha ritenuto che la nomina preventiva del Commissario ad acta costituisse ragione ostativa all’applicazione dell’astreinte. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre rivalutazione monetaria o interessi ex art. 22, comma 36, l.724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione

    La sentenza ottemperanda aveva previsto, sul controvalore dovuto, la rivalutazione monetaria o gli interessi dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La condanna all’astreinte nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; nel caso concreto la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente ostativa alla penalità di mora.

  • art. 414 c.p.c.

    ricorso ex art. 414 c.p.c.

    L’originario ricorso lavoristico è stato acquisito per individuare le annualità cui si riferiva il giudicato e quantificare il credito da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato riconosce un credito e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione né fornisce chiarimenti sull’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato, dovendosi procedere alla sua concreta attuazione nei limiti risultanti dal titolo esecutivo.
  • La nomina preventiva di un Commissario ad acta può costituire, secondo la valutazione discrezionale del giudice prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una ragione ostativa alla contestuale condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
  • Per quantificare l’obbligo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può acquisire gli atti del giudizio originario richiamati per relationem nel dispositivo del giudicato, qualora siano necessari a individuare l’estensione del credito riconosciuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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