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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33355/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata elezione o dichiarazione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che l'adempimento contestato non era dovuto perché l'atto di impugnazione indicava chiaramente che l'imputato era detenuto, sicché le notificazioni dovevano essere eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p., rendendo superflua l'elezione/dichiarazione di domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha interpretato il nuovo sistema normativo (d.lgs. n.150/2022, c.d. riforma Cartabia) nel senso che l'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter, non opera quando l'imputato impugnante è detenuto. La Corte ha richiamato l'art. 156 c.p.p. nella versione novellata (che prevede che le notificazioni all'imputato detenuto siano sempre eseguite nel luogo di detenzione), nonché l'art. 157-ter, comma 3, che disciplina diversamente le notificazioni per gli imputati non detenuti. Conclude affermando il principio di diritto che il comma 1-ter dell'art. 581 non si applica all'imputato detenuto. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Messina per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter (introdotto dal d.lgs. n.150/2022)

    prescrive a pena d'inammissibilità dell'impugnazione l'adempimento della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applica all'imputato detenuto, essendo stata pensata per i non detenuti e da interpretare in combinato con le modifiche apportate agli artt. 156 e 157-ter

  • art. 156 cod. proc. pen. (versione novellata)

    Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona

    Disposizione di portata generale e inderogabile: le notificazioni verso l'imputato detenuto devono essere effettuate nel luogo di detenzione, rendendo inoperante l'adempimento richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, per i detenuti

  • art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3

    In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater

    La norma riguarda le notifiche agli imputati non detenuti e conferma che l'obbligo di elezione/dichiarazione di domicilio si applica a questi soggetti; la sua presenza mostra che l'art. 581, comma 1-ter, non è destinato ai detenuti

  • d.lgs. n.150/2022 ("riforma Cartabia")

    interventi novellatori su art. 581, art. 156, art. 157-ter e art. 164 c.p.p.

    Il complessivo intervento legislativo va letto nel suo insieme: le modifiche congiunte confermano la distinzione normativa tra imputati detenuti (per i quali vige l'obbligo di notificazione nel luogo di detenzione) e non detenuti (per i quali trova applicazione l'art. 581, comma 1-ter)

  • art. 164 cod. proc. pen. (modifiche richiamate)

    salvaguardia di "quanto previsto dall'articolo 156, comma 1" relativamente ad alcune notificazioni

    La modifica sottolinea la specificità e la deroga contenuta nell'art. 156 rispetto al sistema generale delle notificazioni, rafforzando l'applicazione delle regole speciali per i detenuti

Massime di principio

  • Se l'imputato che propone l'impugnazione è detenuto, non è richiesta la dichiarazione o elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-ter: le notificazioni vanno eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.
  • Il giudice deve verificare lo stato di detenzione dagli atti: se la detenzione risulta dagli atti, la disciplina speciale delle notificazioni per i detenuti prevale su eventuali adempimenti formali richiesti per i non detenuti
  • Per gli imputati non detenuti resta fermo che il mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, quando previsto dall'art. 581, comma 1-ter, può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • Nell'interpretare novellazioni normative occorre leggere le modifiche nel loro contesto organico: una disposizione apparentemente generale (lex specialis) non può essere estesa se altre norme novellate attribuiscono funzioni differenziate a categorie diverse di soggetti
  • In caso di dubbio sul luogo di notificazione, è prudente per il difensore indicare chiaramente lo stato di detenzione e il luogo di detenzione negli atti per evitare errori formali che potrebbero pregiudicare l'impugnazione

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