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Sentenza

Sentenza n. 5132/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202405402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva respinto la domanda di regolarizzazione presentata il 2 luglio 2020. Il diniego era fondato su due ragioni: la mancata prova del pagamento del contributo forfettario di 500 euro previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del d.m. 27 maggio 2020, poiché il versamento indicato nella ricevuta prodotta non risultava nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate; e la mancata dimostrazione della presenza del ricorrente in Italia prima dell’8 marzo 2020. A tale ultimo fine era stato prodotto un contratto di utenza telefonica sottoscritto il 13 dicembre 2019, successivamente disconosciuto dalla società telefonica, che aveva presentato denuncia, nonché un certificato consolare dell’Ambasciata d’Egitto a Roma e una ricetta medica del 6 febbraio 2019. Il ricorrente ha dedotto, quanto al contributo, il difetto di approfondimento istruttorio dell’amministrazione, asseritamente limitatasi a recepire il dato della banca dati dell’Agenzia delle Entrate. Quanto alla presenza sul territorio nazionale, ha sostenuto che il datore di lavoro aveva allegato all’istanza ulteriori documenti, tra cui il certificato consolare e la ricetta medica, idonei a dimostrare la presenza in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al pagamento del contributo forfettario, ha ritenuto non superate le verifiche effettuate dall’amministrazione tramite la banca dati dell’Agenzia delle Entrate e ha osservato che il ricorrente avrebbe potuto fornire un’attestazione dell’ufficio presso il quale il versamento sarebbe stato eseguito, idonea a dimostrare l’effettivo pagamento. Quanto alla presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020, il giudice ha rilevato che la ricetta medica non era riconducibile a una struttura pubblica e quindi non rientrava nell’elenco degli atti idonei richiamato dalla circolare n. 4623 del 17 novembre 2020. Il certificato consolare, inoltre, era stato rilasciato il 1° dicembre 2022, oltre due anni dopo la presentazione dell’istanza, sicché non poteva essere stato allegato originariamente alla domanda, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso. Il certificato si fondava peraltro su una ricevuta alberghiera asseritamente consegnata dal ricorrente, della quale non risultava traccia nel fascicolo. Non ravvisando violazioni di legge né eccesso di potere, il TAR ha confermato la legittimità del diniego. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare e richiede la dimostrazione dei presupposti previsti per la regolarizzazione, tra cui la presenza del lavoratore sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.

  • art. 8, commi 1 e 2, d.m. 27 maggio 2020

    Prevede il pagamento di un contributo forfettario di 500 euro quale requisito della procedura di emersione; la mancata dimostrazione dell’effettivo versamento costituisce elemento ostativo alla definizione favorevole della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente e del datore di lavoro.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la mancata dimostrazione dell’effettivo pagamento del contributo forfettario previsto dalla disciplina applicabile legittima il rigetto dell’istanza quando le verifiche dell’amministrazione presso la banca dati dell’Agenzia delle Entrate non confermano il versamento e l’interessato non fornisce documentazione idonea a superare tale risultanza.
  • Il richiedente che contesti il mancato riscontro del pagamento del contributo forfettario deve fornire elementi documentali concretamente idonei a dimostrare l’avvenuto versamento, quale un’attestazione dell’ufficio presso il quale il pagamento sarebbe stato effettuato.
  • La presenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020, richiesta per la procedura di emersione, deve essere dimostrata mediante documentazione riconducibile alle categorie di atti idonei individuate dalla disciplina applicabile e dalle relative indicazioni amministrative.
  • Una ricetta medica non riconducibile a una struttura pubblica non è, di per sé, documentazione idonea a dimostrare la presenza dello straniero sul territorio nazionale ai fini della procedura di emersione, quando le indicazioni amministrative richiedono atti provenienti da strutture pubbliche.
  • Un’attestazione consolare formata successivamente alla presentazione della domanda non può essere considerata documento originariamente allegato all’istanza; inoltre, la sua valenza probatoria può risultare insufficiente se basata su documentazione ulteriore non presente agli atti del procedimento o del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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