Cassazione Civile, Ordinanza n. 11952/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione del Tribunale, il quale aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta dal fallimento resistente. Il ricorso era affidato a due motivi, ma prima dell'udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte e chiedendo la compensazione totale delle spese; il controricorrente ha depositato nota di accettazione della rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza statuizione sulle spese processuali, ritenendo che l'accettazione del controricorrente escludesse la condanna del rinunciante ex art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente effettuata, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione per rinuncia accettata non si provvede sulle spese, in quanto l'accettazione esclude la condanna del rinunciante prevista per altre ipotesi.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; non si applica alla rinuncia al ricorso, ma solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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