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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33037/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto che l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di Garanzia, fosse condannato a pagare il TFR, le ultime tre mensilità retributive e i contributi omessi al Fondo di previdenza complementare maturati alle dipendenze della società cedente, poi assoggettata ad amministrazione straordinaria. La Corte d'appello aveva negato l'intervento del Fondo, ritenendo che, a seguito di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità con la cessionaria, non fosse operante la deroga alla solidarietà del cessionario ex art. 2112 c.c. e che, quindi, il credito per TFR non fosse esigibile perché il rapporto non era cessato. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990, in rapporto all'art. 2112 c.c., all'art. 2 L. 297/1982, all'art. 2 D.Lgs. 80/1992 e agli artt. 3 e 5 della direttiva 2001/23/CE; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per l'interpretazione degli accordi sindacali del 7 febbraio 2017 e dell'8 maggio 2019; 3) violazione dell'art. 63, commi 4 e 5, D.Lgs. 270/1999, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 L. 428/1990; 4) violazione dell'art. 5 D.Lgs. 80/1992 in relazione all'art. 2112 c.c. In sostanza, sostenevano che gli accordi sindacali e la disciplina della cessione aziendale dovessero consentire l'intervento del Fondo anche per crediti sorti alle dipendenze del cedente e che fosse errato escluderlo per la continuità del rapporto con il cessionario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, in caso di cessione d'azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e successivo fallimento/amministrazione straordinaria del cedente, non sussiste obbligo di intervento del Fondo di Garanzia per TFR e ultime tre retribuzioni, poiché il TFR è esigibile solo alla cessazione del rapporto e il rapporto, nel caso concreto, era proseguito senza interruzione. Ha inoltre precisato che gli accordi sindacali ex art. 47 L. 428/1990 che escludono la solidarietà del cessionario per i debiti pregressi non sono opponibili all'INPS e non possono fondare il diritto al Fondo, trattandosi di pattuizioni che non incidono sul presupposto legale dell'intervento. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha respinto, rilevando che anche per i contributi omessi al Fondo di previdenza complementare l'intervento è precluso dalla continuità del rapporto; inoltre tali quote hanno natura previdenziale e la solidarietà ex art. 2112 c.c. non si estende ai crediti di terzi, operando il Fondo, in tale ambito, secondo una funzione di integrazione previdenziale e non di pagamento diretto al lavoratore. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990

    Gli accordi sindacali conclusi nell'ambito della cessione d'azienda non possono derogare al passaggio automatico dei rapporti di lavoro con il cessionario in modo da incidere sul presupposto dell'intervento del Fondo; le pattuizioni che liberano il cessionario dalla solidarietà per i debiti pregressi sono inopponibili all'INPS.

  • art. 2112 c.c.

    La continuità del rapporto con il cessionario impedisce di considerare esigibile il TFR prima della cessazione del rapporto; la solidarietà del cessionario riguarda i crediti di lavoro del dipendente e non i crediti di terzi.

  • art. 2 L. 297/1982

    Il diritto al TFR a carico del Fondo di Garanzia è un diritto autonomo di natura previdenziale e sorge solo quando il credito è esigibile, cioè alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2 D.Lgs. 80/1992

    Il Fondo di Garanzia interviene secondo i presupposti legali previsti per i crediti retributivi maturati e insoddisfatti; nel caso di rapporto proseguito con il cessionario tali presupposti non ricorrono.

  • art. 3 direttiva 2001/23/CE

    L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione impone di non leggere gli accordi sindacali in modo da comprimere il passaggio automatico dei rapporti di lavoro al cessionario.

  • art. 5 direttiva 2001/23/CE

    La deroga consentita dalle procedure di cessione non può essere estesa fino a escludere il trasferimento del rapporto di lavoro in presenza di continuità occupazionale.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli accordi sindacali deve essere condotta secondo i canoni ermeneutici contrattuali, ma non può portare a risultati incompatibili con il quadro legale e unionale richiamato.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole degli accordi devono essere lette complessivamente, ma la lettura sistematica non può trasformare una deroga alla solidarietà in un titolo per l'intervento del Fondo in assenza dei presupposti di legge.

  • art. 63, commi 4 e 5, D.Lgs. 270/1999

    La disciplina dell'amministrazione straordinaria non muta il principio per cui, in caso di prosecuzione del rapporto con il cessionario, il Fondo di Garanzia non interviene per crediti non ancora esigibili al momento della cessazione.

  • art. 5 D.Lgs. 80/1992

    La garanzia per i contributi omessi alla previdenza complementare non opera quando il rapporto continua con il cessionario; la prestazione ha natura previdenziale e non si traduce in un pagamento diretto al lavoratore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di cessione d'azienda con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro con il cessionario, il TFR non è esigibile fino alla cessazione del rapporto e, quindi, non può essere chiesto al Fondo di Garanzia se tale cessazione non sia ancora avvenuta.
  • Il Fondo di Garanzia INPS non interviene solo perché il datore di lavoro cedente sia insolvente o assoggettato a procedura concorsuale: occorre che il credito sia esigibile e che l'insolvenza rilevi rispetto al momento in cui matura il presupposto legale della prestazione.
  • Gli accordi sindacali ex art. 47 L. 428/1990 che escludono o limitano la solidarietà del cessionario per i debiti pregressi non sono opponibili all'INPS e non possono, da soli, fondare il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo.
  • La solidarietà ex art. 2112 c.c. tutela i crediti di lavoro del dipendente verso cedente e cessionario, ma non si estende ai crediti di terzi, come gli enti di previdenza complementare.
  • Per la previdenza complementare, l'intervento del Fondo ha funzione integrativa e previdenziale, non di pagamento diretto al lavoratore, e resta subordinato ai presupposti di legge propri della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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