Ordinanza n. 1056/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del diniego di nulla osta per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Savona in data -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta per motivi di lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Savona
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l'annullamento del diniego di nulla osta al lavoro subordinato. Il TAR ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso: l'atto non è stato notificato all'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, competente per territorio ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e censito nel ReGIndE, bensì all'indirizzo dell'Amministrazione statale. Poiché la resistente non si è costituita, la nullità della notificazione non è stata sanata. La questione decisa riguarda quindi esclusivamente la regolarità della notificazione e la necessità di rinnovarla, senza esame dei motivi di merito dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso effettuata presso l'Amministrazione statale anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente. La nullità non è stata sanata dalla costituzione della resistente, che non si è costituita in giudizio. Applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, il Collegio ha assegnato alla parte ricorrente un termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato di Genova all'indirizzo PEC censito nel ReGIndE, nonché un ulteriore termine di cinque giorni per depositare la prova della notificazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito del diniego.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Individua, secondo quanto richiamato dal TAR, la competenza territoriale dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione statale.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione non sanata dalla costituzione della parte intimata, impone di assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2021, n. 148
È richiamata quale pronuncia che ha determinato la formulazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. applicata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce uno dei presupposti per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso giurisdizionale all'Amministrazione statale, anziché presso l'Avvocatura dello Stato competente, è nulla; se l'Amministrazione non si costituisce, la nullità non è sanata.
- Quando la nullità della notificazione non è sanata dalla costituzione della parte intimata, il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
- La rinnovazione della notificazione del ricorso destinato a un'Amministrazione statale deve essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, utilizzando l'indirizzo PEC censito nel ReGIndE, con successivo deposito della prova della notificazione entro il termine assegnato dal giudice.
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