Cassazione Civile, Ordinanza n. 08096/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto a un utente il pagamento di una somma per energia elettrica asseritamente non contabilizzata a seguito di un bypass del contatore rilevato durante un accertamento tecnico. L’opponente contestava l’esistenza e l’entità del credito e invocava la prescrizione; il giudice di pace rigettava l’opposizione e il tribunale confermava. In cassazione il soccombente deduceva tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 645 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse attribuito valore probatorio decisivo al verbale di accertamento e alla mancata dichiarazione resa durante l’ispezione, senza adeguata prova della sottrazione di energia; 2) ancora violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 645 c.p.c., lamentando che l’onere probatorio fosse stato erroneamente ritenuto assolto dalla controparte e che le censure di merito fossero state valutate in modo generico; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, perché nel giudizio di appello era stata conteggiata una fase istruttoria non svolta.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto, estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che, nel giudizio di appello, al difensore spetta il compenso per tutte le fasi previste dal D.M. n. 55/2014, ivi inclusa la fase istruttoria, anche se in concreto non si sia svolta attività istruttoria propriamente detta. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; dichiarata altresì la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sul riparto dell’onere della prova; la Corte rileva che le doglianze del ricorrente non evidenziano una violazione della regola legale, ma mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito
art. 645 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte non ravvisa un errore di diritto nella decisione di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge, ma le censure sono qualificate come inammissibili perché in realtà mirano a una rivalutazione del fatto
art. 91 c.p.c.
richiamato per la censura sulle spese processuali; la Corte ne esclude la violazione in relazione alla liquidazione delle fasi del giudizio di appello
art. 2 D.M. n. 55/2014
richiamato con l’art. 4 e con le tabelle allegate per la liquidazione dei compensi professionali
art. 4 D.M. n. 55/2014
la Corte afferma che nel giudizio di appello sono dovute le quattro fasi tariffarie previste dal decreto
L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6
norma richiamata quale base del D.M. n. 55/2014 in materia di compensi forensi
D.M. n. 147 del 13/08/2022
citato come aggiornamento del D.M. n. 55/2014
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023
citata a sostegno del principio secondo cui nel giudizio di appello sono dovute tutte le fasi tariffarie previste dal D.M. n. 55/2014
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa: quando la censura mira a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio, essa è inammissibile.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione del riparto dell’onere probatorio non basta se il ricorrente non individua un effettivo errore nell’applicazione della regola legale, limitandosi invece a censurare l’apprezzamento compiuto sui documenti e sulle risultanze fattuali.
- Ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di appello, il difensore ha diritto alla considerazione delle quattro fasi previste dal D.M. n. 55/2014, compresa la fase istruttoria, anche se in concreto non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto.
- La mancata costituzione dell’intimato in cassazione può determinare la statuizione di nessuna spesa, mentre il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.
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