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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08096/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto a un utente il pagamento di una somma per energia elettrica asseritamente non contabilizzata a seguito di un bypass del contatore rilevato durante un accertamento tecnico. L’opponente contestava l’esistenza e l’entità del credito e invocava la prescrizione; il giudice di pace rigettava l’opposizione e il tribunale confermava. In cassazione il soccombente deduceva tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 645 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse attribuito valore probatorio decisivo al verbale di accertamento e alla mancata dichiarazione resa durante l’ispezione, senza adeguata prova della sottrazione di energia; 2) ancora violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 645 c.p.c., lamentando che l’onere probatorio fosse stato erroneamente ritenuto assolto dalla controparte e che le censure di merito fossero state valutate in modo generico; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014 in tema di liquidazione delle spese, perché nel giudizio di appello era stata conteggiata una fase istruttoria non svolta.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto, estranea al giudizio di legittimità; ha ritenuto infondato il terzo motivo affermando che, nel giudizio di appello, al difensore spetta il compenso per tutte le fasi previste dal D.M. n. 55/2014, ivi inclusa la fase istruttoria, anche se in concreto non si sia svolta attività istruttoria propriamente detta. Ne è seguito il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; dichiarata altresì la debenza dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell’onere della prova; la Corte rileva che le doglianze del ricorrente non evidenziano una violazione della regola legale, ma mirano a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte non ravvisa un errore di diritto nella decisione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge, ma le censure sono qualificate come inammissibili perché in realtà mirano a una rivalutazione del fatto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la censura sulle spese processuali; la Corte ne esclude la violazione in relazione alla liquidazione delle fasi del giudizio di appello

  • art. 2 D.M. n. 55/2014

    richiamato con l’art. 4 e con le tabelle allegate per la liquidazione dei compensi professionali

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    la Corte afferma che nel giudizio di appello sono dovute le quattro fasi tariffarie previste dal decreto

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    norma richiamata quale base del D.M. n. 55/2014 in materia di compensi forensi

  • D.M. n. 147 del 13/08/2022

    citato come aggiornamento del D.M. n. 55/2014

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • Cass. n. 30219 del 31 ottobre 2023

    citata a sostegno del principio secondo cui nel giudizio di appello sono dovute tutte le fasi tariffarie previste dal D.M. n. 55/2014

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa: quando la censura mira a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una diversa lettura del materiale istruttorio, essa è inammissibile.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la contestazione del riparto dell’onere probatorio non basta se il ricorrente non individua un effettivo errore nell’applicazione della regola legale, limitandosi invece a censurare l’apprezzamento compiuto sui documenti e sulle risultanze fattuali.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi nel giudizio di appello, il difensore ha diritto alla considerazione delle quattro fasi previste dal D.M. n. 55/2014, compresa la fase istruttoria, anche se in concreto non vi sia stata attività istruttoria in senso stretto.
  • La mancata costituzione dell’intimato in cassazione può determinare la statuizione di nessuna spesa, mentre il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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