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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04783/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, cessionaria del ramo d'azienda di un'impresa edile che aveva eseguito lavori di ampliamento di un cimitero comunale, agiva contro il comune per ottenere il saldo del corrispettivo residuo asseritamente dovuto per l'appalto originario. La società sosteneva che il comune avesse consentito alla cessione del ramo d'azienda e che una delibera comunale avesse riconosciuto una somma da liquidare alla cessionaria; deduceva inoltre di aver completato i lavori. Il comune contestava la domanda, affermando che quanto dovuto era già stato corrisposto o accantonato, anche per effetto di pignoramenti di terzi. Il tribunale rigettava la domanda per genericità della pretesa e difetto di prova dell'an e del quantum del credito. La corte d'appello respingeva il gravame rilevando, in via pregiudiziale, la difetto di specificità dell'appello; aggiungeva comunque che non risultavano provati né la causale del credito residuo né i lavori ulteriori dedotti, né la condizione prevista da una transazione successiva. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore percettivo nella lettura della documentazione contabile e nella ricostruzione del saldo; con il secondo motivo, violazione dell'art. 26 l. n. 109/1994 e del d.m. n. 145/2000, lamentando l'omessa considerazione dei ritardi nei pagamenti e dell'onere probatorio relativo all'accredito del finanziamento e agli interessi maturati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi investissero soltanto la motivazione sul merito della decisione d'appello, mentre la vera ratio decidendi della sentenza impugnata era la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Poiché il giudice di merito, dopo aver dichiarato inammissibile il gravame, aveva svolto sul merito considerazioni soltanto ad abundantiam, tali argomentazioni erano prive di efficacia decisoria e non potevano essere oggetto di censura autonoma in cassazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come norma sulla valutazione della prova, ma la Corte non entra nel merito della dedotta violazione perché le censure non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

    richiamato dalla ricorrente in tema di corrispettivo e interessi nei lavori pubblici, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • d.m. 19 aprile 2000, n. 145

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina dei pagamenti e degli interessi negli appalti pubblici, ma non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito rese dal giudice sono meramente ad abundantiam e non costituiscono autonoma ratio decidendi.
  • In cassazione è ammissibile censurare solo la statuizione che sorregge effettivamente la decisione; i motivi diretti contro argomentazioni prive di effetti giuridici, perché formulate dopo una declaratoria di inammissibilità, difettano di interesse.
  • Il ricorrente deve colpire la vera ragione decisoria della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una pregiudiziale processuale, non basta contestare le valutazioni sul merito svolte in via ipotetica.
  • La specificità dell'appello è requisito preliminare la cui mancanza rende superfluo, ai fini della decisione, l'esame del merito della pretesa e delle prove invocate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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