Sentenza n. 3088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato prende atto della rinuncia all’appello e definisce il giudizio senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado. La parte appellante rinunciataria è condannata a rifondere alla controinteressata le spese del grado d’appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Le spese sono compensate nei rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 20064/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20064/2024. Nel corso del giudizio ha depositato un atto di rinuncia al gravame, sottoscritto personalmente e dal difensore. Le amministrazioni appellate non si sono opposte alla declaratoria di estinzione, mentre la controinteressata ha accettato la rinuncia e ha chiesto la rifusione delle spese ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controinteressata, comporta la definizione del giudizio e consente la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte che abbia accettato la rinuncia.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio di appello.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di gravame.
- Quando la controinteressata accetta la rinuncia e chiede la rifusione delle spese, la parte appellante rinunciataria può essere condannata a rimborsarle le spese del grado ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
- La rinuncia all’appello non impone necessariamente la condanna alle spese nei confronti di tutte le parti: il giudice può compensarle nei rapporti con le amministrazioni appellate che non si siano opposte alla declaratoria di estinzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →