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Sentenza

Sentenza n. 3088/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202501450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato prende atto della rinuncia all’appello e definisce il giudizio senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado. La parte appellante rinunciataria è condannata a rifondere alla controinteressata le spese del grado d’appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Le spese sono compensate nei rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia.

Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 20064/2024

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20064/2024. Nel corso del giudizio ha depositato un atto di rinuncia al gravame, sottoscritto personalmente e dal difensore. Le amministrazioni appellate non si sono opposte alla declaratoria di estinzione, mentre la controinteressata ha accettato la rinuncia e ha chiesto la rifusione delle spese ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controinteressata, comporta la definizione del giudizio e consente la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte che abbia accettato la rinuncia.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al giudizio di appello.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia all’appello, formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, consente al giudice di definire il giudizio senza esaminare i motivi di gravame.
  • Quando la controinteressata accetta la rinuncia e chiede la rifusione delle spese, la parte appellante rinunciataria può essere condannata a rimborsarle le spese del grado ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
  • La rinuncia all’appello non impone necessariamente la condanna alle spese nei confronti di tutte le parti: il giudice può compensarle nei rapporti con le amministrazioni appellate che non si siano opposte alla declaratoria di estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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