Cassazione Penale, Sentenza n. 5403/2022 del 15/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/07/2021 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio di euro 2.455,00 operato sui beni del figlio Rocco. Sosteneva la violazione di legge e l'omessa/mancata motivazione circa l'inammissibilità, deducendo che la somma apparteneva a lui, che l'aveva resa disponibile al figlio e alla moglie (dai quali viveva separato), che aveva chiesto la restituzione per acquistare un'autovettura e che il P.M. non aveva dimostrato il nesso di pertinenzialità col reato né l'esigenza probatoria del sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'interesse all'impugnazione: la legittimazione del terzo alla restituzione richiede prova puntuale e concreta e non una astratta prospettazione. La Corte ha osservato che il ricorrente ha riproposto argomentazioni già esaminate dal Tribunale e che, oltre alla valutazione sulla fondatezza del decreto di convalida (valutabile solo se sussiste la legittimazione), il motivo di ricorso costituisce in realtà una deduzione di vizio di motivazione non consentita ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. Il Tribunale aveva ritenuto non plausibile che la somma fosse rimasta nella piena disponibilità del ricorrente (essendo stata spiegata come contributo al mantenimento) e aveva valorizzato la dichiarazione del figlio che indicava una titolarità comune. Pertanto la motivazione del provvedimento impugnato non è stata ritenuta carente e il ricorso non poteva essere riesaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 255 cod. proc. pen.
Richiamato per indicare che la posizione del terzo "avente diritto alla restituzione" qualifica anche la legittimazione all'impugnazione nel sequestro probatorio; la legittimazione deve essere provata concretamente.
art. 257 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 255 come riferimento alla disciplina del sequestro probatorio e delle impugnazioni esperibili dal terzo interessato.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare il limite delle doglianze ammissibili: non è consentito sollevare in questa sede vizi di motivazione relativi al ragionamento del giudice di merito quando la legittimazione all'impugnazione non sia stata adeguatamente dimostrata; il ricorso non può essere usato per rinnovare deduzioni già valutate.
Massime di principio
- L'interesse e la legittimazione del terzo alla restituzione di beni sequestrati sono prerequisiti concreti per poter impugnare: vanno provati in modo puntuale, non con mere affermazioni generiche.
- Quando il terzo ha fornito somme a titolo di mantenimento, il giudice può ritenere che tali somme abbiano destinazione definitiva, incidendo sulla disponibilità residua del terzo e sulla sua qualità di avente diritto alla restituzione.
- Non è ammissibile rinnovare davanti alla Corte questioni di motivazione già esaminate dal giudice di merito se la parte non dimostra di avere la legittimazione necessaria; le doglianze di mero vizio logico-motivazionale possono essere precluse dalla regola di cui all'art. 325 c.p.p.
- In sede di riesame del sequestro probatorio il P.M. ha l'onere di motivare il nesso di pertinenzialità e l'esigenza probatoria, ma il terzo che impugna deve contestare tali elementi con prove concrete della propria titolarità o disponibilità.
- Riproporre argomentazioni già valutate espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche (spese e ammende) per ricorso infondato o colposamente inammissibile.
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