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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione - Non è titolo esecutivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'impugnabilità delle comunicazioni con cui i debiti tributari, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi ormai definitivi, vengono affidati al concessionario della riscossione. Il ricorrente avrebbe contestato tali comunicazioni, ritenendole autonomamente impugnabili o qualificabili come nuovi titoli esecutivi. La massima precisa invece che la comunicazione di affidamento non ha natura di titolo esecutivo, perché tale natura è già propria dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo.

La decisione

La comunicazione di affidamento al concessionario non è autonomamente impugnabile, non costituendo un nuovo titolo esecutivo né un nuovo atto impositivo. Gli effetti esecutivi derivano dall'avviso di accertamento esecutivo ormai definitivo. In assenza del testo integrale della sentenza, non sono disponibili il dispositivo concreto, le eventuali spese processuali o ulteriori motivazioni; sulla base della massima, il principio è favorevole all'Amministrazione o al concessionario resistente.

Massime di principio

  • L'affidamento del credito tributario al concessionario della riscossione è normalmente un atto interno o organizzativo e non costituisce un autonomo atto impositivo.
  • Quando un avviso di accertamento esecutivo è divenuto definitivo, la sua efficacia esecutiva non richiede l'emissione di un ulteriore titolo.
  • La comunicazione di affidamento, in quanto priva di autonoma portata lesiva e innovativa, non è di regola impugnabile separatamente.
  • Le contestazioni relative alla validità, alla notifica o alla definitività dell'accertamento devono essere rivolte contro l'atto impositivo o contro il successivo atto della riscossione concretamente lesivo, nei termini previsti dalla legge.
  • L'impugnabilità deve essere valutata in concreto: un atto successivo può essere contestabile se introduce una nuova pretesa, modifica l'importo dovuto o rende attuale una lesione non già derivante dall'atto precedente.

Testo integrale

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