Sentenza del 28/11/2016 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Comunicazioni di affidamento al concessionario della riscossione - Non è titolo esecutivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità delle comunicazioni con cui i debiti tributari, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi ormai definitivi, vengono affidati al concessionario della riscossione. Il ricorrente avrebbe contestato tali comunicazioni, ritenendole autonomamente impugnabili o qualificabili come nuovi titoli esecutivi. La massima precisa invece che la comunicazione di affidamento non ha natura di titolo esecutivo, perché tale natura è già propria dell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo.
La decisione
La comunicazione di affidamento al concessionario non è autonomamente impugnabile, non costituendo un nuovo titolo esecutivo né un nuovo atto impositivo. Gli effetti esecutivi derivano dall'avviso di accertamento esecutivo ormai definitivo. In assenza del testo integrale della sentenza, non sono disponibili il dispositivo concreto, le eventuali spese processuali o ulteriori motivazioni; sulla base della massima, il principio è favorevole all'Amministrazione o al concessionario resistente.
Massime di principio
- L'affidamento del credito tributario al concessionario della riscossione è normalmente un atto interno o organizzativo e non costituisce un autonomo atto impositivo.
- Quando un avviso di accertamento esecutivo è divenuto definitivo, la sua efficacia esecutiva non richiede l'emissione di un ulteriore titolo.
- La comunicazione di affidamento, in quanto priva di autonoma portata lesiva e innovativa, non è di regola impugnabile separatamente.
- Le contestazioni relative alla validità, alla notifica o alla definitività dell'accertamento devono essere rivolte contro l'atto impositivo o contro il successivo atto della riscossione concretamente lesivo, nei termini previsti dalla legge.
- L'impugnabilità deve essere valutata in concreto: un atto successivo può essere contestabile se introduce una nuova pretesa, modifica l'importo dovuto o rende attuale una lesione non già derivante dall'atto precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 312 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 314 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 315 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 627 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 28 nov 2016Sentenza del 28/11/2016 n. 1070 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →