Cassazione Penale, Sentenza n. 10052/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Attar avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale aveva motivato l'inammissibilità ritenendo aspecifici i motivi di gravame: la difesa, pur sostenendo la detenzione ad uso personale e criticando il richiamo al principio attivo della sostanza, non avrebbe affrontato le argomentazioni del Tribunale circa la mancata allegazione di circostanze idonee a provare l'uso personale e avrebbe rinunciato a prospettare elementi favorevoli per l'imputato, anche in considerazione della sua assenza/silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del difensore. Ha osservato che l'appello, oltre a discutere il rilievo del principio attivo, aveva effettivamente censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui attribuiva rilievo alla mancata allegazione di elementi favorevoli e dava rilievo all'esercizio del diritto al silenzio/assenza. Pertanto l'inammissibilità per aspecificità era erronea. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello di Bologna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in base alla quale l'imputato era stato condannato; nel giudizio di legittimità la questione sostanziale non è stata riaperta, ma la censura riguardava la correttezza del trattamento datoriale dei presupposti di quella condanna nella motivazione di merito.
art. 581 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale pertinente all'ammissibilità e alla valutazione dei motivi di appello; la Corte di Cassazione ha verificato che l'appello conteneva censure specifiche sulla motivazione di primo grado e quindi non era inammissibile per aspecificità.
art. 591 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha valutato che le doglianze rivolte alla ratio decidendi del Tribunale erano sufficientemente specifiche da rendere l'appello ammissibile.
Massime di principio
- La Corte d'appello non può dichiarare de plano l'inammissibilità di un appello se quest'ultimo censura in modo specifico la ratio decidendi della sentenza di primo grado: va valutata la reale specificità dei motivi.
- La mancata comparizione o il diritto al silenzio dell'imputato non devono essere trattati automaticamente come rinuncia a dedurre elementi a favore né come indizio di responsabilità, salvo che ciò risulti in modo esplicito e motivato.
- Le critiche che investono la valutazione e la completezza della motivazione del giudice di primo grado costituiscono, di regola, motivi specifici di impugnazione e richiedono un esame nel merito da parte della Corte territoriale.
- Il giudice dell'impugnazione deve distinguere tra motivi astratti/aspecifici e censure concrete della ratio decidendi; un'appellabilità apparente non va esclusa per eccessiva formalità procedurale.
- In casi analoghi è opportuno che la difesa espliciti nel modo più puntuale possibile le ragioni per cui la motivazione di primo grado sarebbe viziata, affinché l'appello non sia dichiarato inammissibile per aspecificità.
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