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Sentenza

Sentenza n. 4102/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione del giudicato relativo all’attribuzione della carta elettronica del docente, aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Liguria limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, deducendo che l’importo di euro 500,00 fosse inferiore ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e non fosse adeguatamente giustificato. Il giudizio di primo grado aveva avuto a oggetto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile che aveva ordinato al Ministero l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma aveva ridotto la liquidazione delle spese valorizzando il carattere seriale e la natura della controversia.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha rilevato che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando pone le spese a carico della parte soccombente, deve tenere conto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 e motivare adeguatamente eventuali scostamenti apprezzabili e rilevanti. L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato l’inderogabilità dei minimi, ma non consente liquidazioni meramente simboliche o prive di motivazione, incompatibili con il decoro professionale e con l’effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione delle spese né giustificare una loro riduzione così significativa. La serialità, inoltre, non poteva essere automaticamente valorizzata in senso riduttivo, potendo anzi aggravare la responsabilità dell’amministrazione che continui a negare una posizione già riconosciuta in sede giurisdizionale. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate equitativamente in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado di appello sono state compensate, mentre è stata riconosciuta la rifusione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica attribuita ai docenti, la cui spettanza era stata riconosciuta dal giudice civile e la cui attribuzione costituiva oggetto del giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese, insieme alle caratteristiche concrete della controversia; i valori tabellari possono essere aumentati o diminuiti entro i limiti previsti, mentre uno scostamento apprezzabile e rilevante deve essere motivato.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Individuano i parametri generali e i criteri applicabili alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

  • art. 13 l. 247/2012

    il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto

    In assenza di determinazione scritta del compenso, la liquidazione giudiziale avviene mediante riferimento ai parametri stabiliti con decreto ministeriale.

  • art. 13, comma 6, l. 247/2012

    Costituisce la base legislativa per la determinazione ministeriale dei parametri di liquidazione dei compensi forensi.

  • art. 9, comma 1, l. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, eliminando il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Resta il limite legale che impedisce la liquidazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    Tutela effettiva in giudizio; una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e non motivata può incidere sull’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 47 CDFUE

    Impone una tutela giurisdizionale effettiva, parametro rilevante anche nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato in relazione al dovere di leale collaborazione e correttezza dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo conserva ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, inclusa la compensazione, ma deve considerare tutte le circostanze concrete della controversia.
  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali non costituiscono minimi inderogabili; tuttavia, la liquidazione giudiziale deve comunque confrontarsi con tali parametri e motivare uno scostamento apprezzabile e rilevante.
  • La libertà di determinazione del compenso professionale non consente al giudice di liquidare somme meramente simboliche o incompatibili con il decoro della professione, in ragione del limite posto dall’art. 2233, comma 2, c.c.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente inferiore a quella desumibile dai parametri ministeriali, se priva di motivazione concreta, può violare il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • Il carattere seriale del contenzioso non giustifica automaticamente la riduzione delle spese di lite; quando la serialità dipende dalla reiterata negazione, da parte dell’amministrazione, di una posizione già riconosciuta giudizialmente, essa può costituire un elemento contrario alla riduzione.
  • La riforma della liquidazione delle spese in appello può essere disposta dal giudice d’appello mediante una nuova quantificazione equitativa, in applicazione dell’effetto devolutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PA

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