Cassazione Penale, Sentenza n. 34508/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 624‑bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen. Il ricorrente ha sostenuto violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274, 275 e 275‑bis cod. proc. pen.), lamentando che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il rifiuto di misure meno afflittive (misure non custodiali e, in subordine, arresti domiciliari). In particolare ha contestato: 1) l'uso di scuse come presunta ammissione e base dei gravi indizi; 2) l'attribuzione di pericolosità sulla base della frequenza di un B&B dove sono stati trovati beni ritenuti provento di altri furti; 3) l'erroneo rilievo della cittadinanza straniera e della mancanza di lavoro stabile come indici decisivi; 4) l'inidoneità delle ragioni addotte per escludere gli arresti domiciliari (mancata prova della residenza della persona che avrebbe ospitato l'indagato); 5) il richiamo formale all'art. 275, comma 2‑bis nel contesto della fattispecie di cui all'art. 624‑bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure infondate, richiamando i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e sottolineando che il riesame ha piena devoluzione sui fatti del caso. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi e l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione): ha valorizzato la mancata certezza della condizione abitativa dell'eventuale ospitante, l'assenza di riferimenti territoriali stabili in Italia, la professionalità e la concertazione del reato con altri soggetti e i contatti con persone coinvolte in altri furti. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a motivare l'inidoneità di misure meno afflittive e degli arresti domiciliari. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare in carcere e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina del riesame: il provvedimento impugnato è stato adottato in sede di riesame e la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari rientra nella devoluzione al giudice del riesame
art. 274 cod. proc. pen.
"specifiche modalità" e "circostanze"
La norma richiede che la valutazione della concreta e attuale pericolosità sia motivata sulla base di elementi specifici; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito ragioni obiettive (assenza di riferimenti certi, contatti con coindagati, modalità del fatto)
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina delle misure cautelari alternative; la Corte ha ritenuto giustificato il rigetto delle misure meno afflittive per le ragioni indicate dal Tribunale
art. 275‑bis cod. proc. pen.
Richiamata nella critica difensiva: la Corte ha considerato formale il richiamo contestato, non incidente sulla legittimità del provvedimento impugnato
art. 624‑bis cod. pen.
Fattispecie di furto aggravato contestata: la natura del reato e le modalità esecutive sono state ritenute rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante collegata al fatto contestato, valorizzata nella valutazione complessiva del disvalore
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione all'acquisizione e trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulla proporzione della misura cautelare � limitato: è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione dei fatti.
- In sede di riesame il giudice può effettuare una valutazione piena dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; le modalità del fatto (concertazione, professionalitÃ, modus operandi) costituiscono elementi oggettivi utili a motivare la custodia cautelare.
- La semplice cittadinanza straniera non basta di per sé, ma, combinata con l'assenza di punti di riferimento stabili sul territorio, rapporti con presumibili coautore e indizi di professionalità criminale, può legittimare il timore di fuga o di reiterazione.
- Per ottenere misure non custodiali o arresti domiciliari il difensore deve offrire prove concrete sulla reale efficacia della misura (es. comprovata stabile residenza dell'ospitante, legami certi sul territorio, idonei limiti di controllabilitÃ).
- Il ritrovamento di beni ritenuti provento di altri reati, la convivenza o la frequenza comune di luoghi in presenza di sospetti coindagati e la corrispondenza delle modalità operative possono rilevare come indizi utili a valutare la pericolosità specifica.
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