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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35536/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non esamina i motivi del ricorso perché rileva che il ricorrente ha omesso il deposito del ricorso; per tale ragione dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente e dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La vicenda origina da una cartella di pagamento recante crediti iscritti a ruolo dall'INPS per contributi IVS-SSN e somme aggiuntive riferiti alle annualità 1982-1992, nonché da una successiva intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella per un importo rilevante. Il destinatario proponeva distinte opposizioni, riunite, contestando la regolarità delle notifiche e l'estinzione per prescrizione dei crediti contributivi. La Corte d'appello rigettava il gravame, ritenendo regolarmente notificati gli atti e infondata l'eccezione di prescrizione, reputando applicabile il termine decennale interrotto da successivi atti documentati dall'INPS. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con plurimi motivi, ma il ricorrente non depositava il ricorso nei termini prescritti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata tempestiva produzione/deposito del ricorso comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole al ricorrente, se ne ricorrono i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, precludendo l'esame dei motivi di impugnazione.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza.
  • Quando ricorrono i presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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