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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33895/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società di gestione del risparmio, quale gestore di un fondo immobiliare, aveva chiesto al Comune il riconoscimento dell’esenzione IMU per alcuni immobili asseritamente costruiti e destinati alla vendita. Il Comune aveva negato l’agevolazione e notificato un avviso di accertamento per l’anno 2015, con imposta, sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l’appello, ritenendo insussistente il requisito soggettivo dell’esenzione, perché il proprietario dei beni era il fondo e non la società, e rilevando anche che non risultava provata la natura di beni merce invenduti. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e della disciplina IMU, perché la CTR avrebbe erroneamente esaminato la posizione della società in proprio invece di verificare il diritto all’esenzione del fondo, effettivo proprietario degli immobili; 2) violazione della normativa IMU sull’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, sostenendo che il fondo doveva essere considerato impresa costruttrice e che gli immobili erano beni merce; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni tributarie, assumendo che, in presenza di incertezza normativa, le sanzioni non fossero dovute. La ricorrente ha anche prospettato, in memoria, dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., chiarendo che, ai fini IMU, i fondi comuni di investimento non hanno autonoma soggettività giuridica e non sono soggetti passivi dell’imposta; il soggetto passivo è la società di gestione del risparmio, titolare formale degli immobili del fondo. Tuttavia, pur correggendo il ragionamento della CTR, ha confermato il diniego dell’esenzione perché la censura sulla spettanza del beneficio risultava comunque inammissibile, dato che l’accertamento di merito sulla mancanza di prova della destinazione dei beni alla vendita e della loro contabilizzazione tra le rimanenze non era stato specificamente contestato. Anche il terzo motivo è stato respinto, perché la disciplina agevolativa era ritenuta chiara e non sussisteva un’incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza in corso di giudizio della giurisprudenza pertinente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214

    "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"

    l’esenzione IMU presuppone che i fabbricati siano costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, con permanenza di tale destinazione e mancata locazione; la norma è considerata chiara e non fonte di incertezza normativa oggettiva

  • art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124

    ha sostituito la formulazione dell’esenzione IMU richiamata

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011

    richiamato dai giudici di merito in tema di soggettività passiva IMU, poi corretto dalla Corte nei termini che individuano la soggettività passiva nel gestore del fondo

  • art. 36 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)

    i fondi comuni di investimento sono patrimoni autonomi e separati; la SGR agisce nell’interesse dei partecipanti e risponde con il patrimonio del fondo; la Corte usa questa disciplina per negare la soggettività passiva del fondo ai fini IMU

  • art. 6 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 410

    i fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’IRAP

  • art. 8 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 410

    ai fini IVA la soggettività passiva è attribuita alla società di gestione, con separazione contabile per ciascun fondo

  • art. 7 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. in l. 23 novembre 2001, n. 410

    i redditi dei fondi sono tassati in capo agli investitori mediante ritenuta sui proventi distribuiti o nel valore di liquidazione della quota

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    sono i parametri di deduzione dei primi due motivi e del terzo motivo di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia o ultrapetizione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della decisione impugnata senza cassazione

  • art. 5 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato per l’esimente dell’incertezza normativa oggettiva in materia sanzionatoria tributaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini dell’IMU relativa agli immobili compresi in un fondo comune di investimento immobiliare, il fondo non è soggetto passivo autonomo: la soggettività passiva ricade sulla società di gestione del risparmio, che è titolare formale dei beni del fondo e ne cura la gestione nell’interesse dei partecipanti.
  • L’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita richiede la prova rigorosa che gli immobili siano effettivamente beni merce, costruiti dall’impresa costruttrice e mantenuti in tale destinazione senza locazione; la mancanza di prova sulla contabilizzazione tra le rimanenze e sulla destinazione alla vendita rende infondata la pretesa agevolativa.
  • La censura che assuma il diritto all’esenzione in favore di un diverso soggetto rispetto a quello effettivamente individuato come passivo deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto non specificamente impugnati; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L’esimente dell’incertezza normativa oggettiva in materia di sanzioni tributarie opera solo quando il testo normativo presenti una reale, inevitabile equivocità interpretativa; se la disposizione agevolativa è chiara, le sanzioni restano dovute.
  • La sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità pertinente può giustificare la compensazione delle spese di legittimità anche in caso di rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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