Cassazione Civile, Ordinanza n. 20790/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di interventi di riparazione eseguiti su un'autovettura incidentata. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dell'autocarrozzeria, ritenendo provato il credito sulla base della fattura, della scheda di riparazione e di una lettera del difensore della proprietaria dell'auto, interpretata come riconoscimento e impegno al pagamento. In appello, invece, la domanda era stata rigettata perché la corte territoriale aveva ritenuto contestata la fattura e la scheda di riparazione, aveva escluso una prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle riparazioni e aveva negato alla lettera valore di ricognizione di debito, reputandola mera apertura di trattative stragiudiziali. La società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 118 disp. att. e 112 c.p.c., sostenendo che il thema decidendum non riguardava l'an debeatur, ma solo l'eccessività del quantum; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2702 e 2697 c.c., deducendo che la scheda di riparazione e l'elenco degli interventi, sottoscritti senza disconoscimento, avevano piena efficacia probatoria e che la lettera del difensore non escludeva l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni; 3) omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove, per l'erronea valutazione dei documenti prodotti. La controricorrente ha eccepito anche acquiescenza e giudicato derivante da un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto per la restituzione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché dalla successiva transazione intervenuta nell'ambito dell'esecuzione, ma tali eccezioni sono state respinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha escluso la preclusione da acquiescenza e quella da giudicato, chiarendo che il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto riguardava solo il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata, e non la definitiva sussistenza del credito principale oggetto della controversia. Ha inoltre ritenuto fondati i motivi di ricorso, osservando che la corte d'appello aveva male interpretato il materiale probatorio: dai documenti emergeva che la proprietaria dell'auto non contestava l'avvenuta esecuzione delle riparazioni, ma solo l'eccessività del corrispettivo; la motivazione impugnata era inoltre intrinsecamente contraddittoria e affetta da travisamento delle risultanze istruttorie. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare le prove e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere logicamente coerente e comprensibile; la sua intrinseca contraddittorietà può integrare nullità della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione, che non può essere perplessa o incoerente.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre o al di fuori del thema decidendum; la ricorrente assumeva che la corte d'appello avesse erroneamente mutato l'oggetto della contestazione.
art. 115 c.p.c.
La decisione deve fondarsi sulle prove dedotte dalle parti e sui fatti non specificamente contestati.
art. 116 c.p.c.
Il prudente apprezzamento delle prove non consente di ignorare prove acquisite e fatti pacifici o non contestati.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata sottoscritta e non disconosciuta acquista efficacia probatoria piena tra le parti.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova in relazione alla pretesa creditoria e alla sua contestazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per vizi motivazionali e processuali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di prova e valutazione del documento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.
art. 360-bis c.p.c.
Non ostacola il ricorso quando sono dedotti anche vizi di nullità della sentenza o questioni diverse da mere questioni di diritto già definite in modo consolidato.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza che preclude l'impugnazione richiede un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di impugnare; la mera transazione esecutiva o il pagamento non la integrano di per sé.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dall'eccezione di giudicato, respinta perché il giudicato sul monitorio non copriva il merito del credito originario.
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale opera solo entro i limiti del decisum formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, non sulla controversia principale ancora sub iudice.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato nei limiti propri del provvedimento monitorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è deducibile la nullità della sentenza quando la motivazione sia intrinsecamente contraddittoria o logicamente incoerente al punto da rivelare un travisamento delle risultanze probatorie.
- Il giudice di merito deve decidere sulla base delle prove acquisite e dei fatti non specificamente contestati: se la controparte contesta solo il prezzo o la congruità economica della prestazione, non può ritenersi contestata anche l'esecuzione della prestazione stessa senza un'espressa e univoca contestazione.
- Una scrittura privata sottoscritta e non disconosciuta può avere piena efficacia probatoria tra le parti; il giudice non può ignorarne il contenuto o svalutarlo senza adeguata coerenza argomentativa.
- La mera instaurazione di trattative stragiudiziali, o la definizione di una procedura esecutiva con accordo transattivo, non integra di per sé acquiescenza alla sentenza impugnata, salvo un comportamento oggettivamente incompatibile con la volontà di impugnare.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto emesso per la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata copre solo quel diritto restitutorio e non si estende automaticamente all'accertamento definitivo del credito principale ancora controverso.
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