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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10181/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il reato contestato, mentre il ricorso riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, dopo un precedente annullamento con rinvio limitato alla pena, aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando nel resto la condanna per violazione della normativa sulle armi. Con l'unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, contestando la misura del trattamento sanzionatorio inflitto. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione era adeguata, avendo valorizzato la gravità dei fatti, le circostanze del rinvenimento dell'arma e i precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 2 e 3, l. 110/1975

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata nel resto dalla sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione affidati al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve tener conto degli elementi oggettivi e soggettivi del fatto e della personalità del reo.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una diversa rivalutazione del trattamento sanzionatorio se la motivazione del giudice di merito è congrua.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni legati a circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri legali di commisurazione.
  • È sufficiente una motivazione sintetica ma congrua quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi ai fini della pena, quali la gravità del fatto, le modalità della condotta e i precedenti dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri soltanto a ottenere una diversa quantificazione della pena, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo adeguato dei criteri seguiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio colposo sul lavoroImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale

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