Cassazione Penale, Sentenza n. 29575/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Appello avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 633 cod. pen. con due principali censure: 1) violazione dell'art. 633 cod. pen. e travisamento delle risultanze istruttorie, posto che l'imputato avrebbe semplicemente mantenuto la disponibilità di uno spazio condominiale da oltre trent'anni e si sarebbe limitato ad apporre paletti e catene senza limitare il godimento degli altri condomini; 2) errore nel calcolo della pena: il difensore deduce che il giudice di pace aveva riconosciuto una riduzione di euro 100 ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. sulla pena base di euro 300,00, per cui la multa finale avrebbe dovuto essere di euro 200,00 e non di euro 300,00.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del difensore che lo ha sottoscritto (avv. Ugo Mario Dessy), non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. (riforma legge n. 103/2017). La Corte ha rilevato che la successiva nomina di altro difensore non sanava il difetto esistente al momento della proposizione dell'impugnazione. Per l'inammissibilità totale è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La Corte non si è pronunciata sul merito delle doglianze sostanziali (art. 633 e conteggio della pena) a causa dell'inammissibilità formale.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Articolo invocato dal ricorrente quale titolo di accusa; la Corte non si è pronunciata sul suo concreto applico per via dell'inammissibilità formale del ricorso.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato dal difensore come causa di diminuzione della pena (riduzione di euro 100 sulla pena base), ma la Corte non è entrata nel merito della corretta quantificazione della pena a causa dell'inammissibilità del gravame.
art. 613 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che gli atti di impugnazione diretti alla Corte di cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale; la mancata iscrizione del difensore che ha sottoscritto il ricorso determina l'inammissibilità dello stesso.
legge n. 103/2017
Riforma richiamata per la riformulazione dell'art. 613 cod. proc. pen.; la Corte ricorda l'entrata in vigore e la portata della disciplina che limita la sottoscrizione degli atti di cassazione ai difensori iscritti nell'albo speciale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità totale: condanna alle spese processuali e ordine di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Corte Cost. sent. n. 186/2000 (giurisprudenza)
Citata dalla Corte per sostenere che l'inammissibilità conseguente a condotte colpose del ricorrente può giustificare l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Per proporre ricorso in Cassazione è indispensabile che l'atto sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione: la mancanza di tale requisito è causa automatica di inammissibilità formale.
- La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione pronunciata dal giudice di merito non sana la carenza della legittimazione del difensore che ha sottoscritto l'atto originario.
- La nomina successiva di un diverso difensore abilitato non rimuove il vizio verificatosi al momento della proposizione dell'impugnazione; la legittimazione va valutata al momento del deposito dell'atto.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile totalmente, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali sollevate; quindi errori procedurali formali possono precludere ogni verifica sul merito.
- L'inammissibilità totale comporta generalmente condanna alle spese e può comportare anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende se il comportamento del ricorrente è ritenuto colposo.
- Best practice: prima del deposito di un ricorso in Cassazione, verificare la iscrizione del difensore nell'albo speciale, e, in caso di dubbi, ottenere tempestiva consulenza o nominare un difensore abilitato per evitare decadenze e sanzioni.
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