Cassazione Penale, Ordinanza n. 05807/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi riproducessero censure già esaminate e respinte in appello e in primo grado con argomentazione giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dall'ordinanza risulta che i due motivi di ricorso, riproposti anche in memoria, censuravano profili già esaminati nei precedenti gradi di merito, in particolare l'utilizzabilità del materiale probatorio e il giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze sono meramente reiterative di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione corretta dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia evasione.
cassa delle ammende
Utilizzata quale destinazione della somma applicata al ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già compiutamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre reali specifici vizi di legittimità.
- La censura sull'utilizzabilità del materiale probatorio e sul giudizio di responsabilità non può essere riproposta in cassazione in termini meramente riproduttivi se la sentenza impugnata ha già fornito motivazione puntuale e logicamente corretta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05787/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05797/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05799/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05802/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05803/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05804/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →