Cassazione Penale, Sentenza n. 8494/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Inoltre ha fatto presente un errore materiale nell'affoliazione: alla motivazione relativa a Laura Apuzzo era stata abbinata una motivazione e un dispositivo riferiti ad altro imputato (Sabeur Ben Ahmed).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il termine per il deposito dei motivi (indicato in udienza e decorrente dalla lettura del dispositivo) era di giorni novanta, la motivazione è stata depositata il 14/12/2021 e il ricorso è stato notificato il 12/05/2022 oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. Pur richiamando l'evidente errore materiale di affoliazione (motivazione e dispositivo inerenti altro imputato), la Corte ha ritenuto che la conseguente inesistenza attiene al documento-sentenza e che il dispositivo letto in udienza resta la forma di manifestazione della decisione; eventuali iniziative per sanare l'irregolarità devono essere assunte dal giudice di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto decorso il termine e ha dichiarato l'inammissibilità per tardività.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità fondata su colpa della parte; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 a carico della ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come parametro per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e per la determinazione dell'onere a favore della Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 37145/23/10/2020, Seferovic; Sez. 2, n. 7166/08/01/2008, Coscia)
Principio secondo cui un errore materiale di affoliazione che attribuisce a una sentenza una motivazione riferibile ad altra pronuncia determina un vizio del documento-sentenza, ma non invalida il dispositivo come manifestazione della decisione letta in udienza; la rettifica spetta al giudice di merito.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione depositato oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile: è essenziale calcolare correttamente i termini decorrenti dalla lettura del dispositivo in udienza.
- Errori di affoliazione (motivazione riferita a diverso imputato) sono errori materiali del documento-sentenza; il dispositivo letto in udienza conserva efficacia e la correzione dell'errore deve essere effettuata dal giudice di merito (d'ufficio o su istanza di parte).
- La Corte di Cassazione, se dichiara l'inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali, può limitarsi a rilevare il vizio formale senza entrare nel merito sostanziale della decisione e rimandare eventuali rimuovimenti del vizio al giudice di merito.
- In caso di inammissibilità per colpa della parte possono essere disposte condanne alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura tiene conto delle ragioni dell'inammissibilità e della colpa della parte.
- Se si riscontra un vizio formale nella motivazione o nel documento sentenza, è opportuno rivolgersi tempestivamente al giudice di merito (istanza di correzione/integrazione o sollecito d'ufficio) e non limitarsi al ricorso tardivo in cassazione.
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