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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29935/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in qualità di fideiussori di una società, del saldo negativo di un conto corrente intestato alla società garantita. Nel giudizio di merito avevano contestato, tra l'altro, la propria sottoscrizione delle fideiussioni, la liberazione dalla garanzia per asserita violazione dell'art. 1955 c.c. da parte della banca, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la mancata produzione di tutti gli estratti conto e la prescrizione dei crediti. La Corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale sia quello incidentale della banca. In cassazione i fideiussori hanno articolato quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e dell'art. 1955 c.c., assumendo che l'eccezione di estinzione della fideiussione fosse stata ritenuta tardiva erroneamente; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1945, 1832 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che fosse stata erroneamente considerata nuova la contestazione sulla mancata comunicazione degli estratti conto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1827, 1945, 1832 c.c. e degli artt. 1418, 1419, 1421 c.c., oltre a vizi motivazionali, per avere la Corte ritenuto non impugnabili gli estratti conto anche rispetto a dedotte nullità o illiceità del titolo contrattuale; 4) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e di varie norme codicistiche, nonché vizio motivazionale, per non avere la Corte rilevato la nullità delle clausole di anatocismo e per non avere rideterminato il saldo del conto alla luce della produzione parziale degli estratti conto e dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi nella parte in cui deducevano l'omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza impugnata era resa in ipotesi di doppia conforme e non era stata indicata la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c. Ha poi reputato infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro sulla tardività dell'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1955 c.c., sollevata solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., e sulla opponibilità al fideiussore dell'addebito non tempestivamente contestato dal correntista ex art. 1832 c.c. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui l'estratto conto bancario ha efficacia probatoria sino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore, che non può più contestare le risultanze contabili se il debitore principale è decaduto dalla contestazione. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi terzo e quarto perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sulla mancata contestazione dell'operazione di giroconto annotata nell'estratto conto e aveva escluso che vi fosse stata una compensazione tra conti, sicché non vi era base per rideterminare il saldo nei termini richiesti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1955 c.c.

    l'eccezione di estinzione della fideiussione è stata ritenuta tardiva perché proposta solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.; inoltre, l'inosservanza contestuale dell'obbligo di conservare la surrogazione può essere opposta solo entro i termini e secondo le preclusioni processuali rilevanti.

  • art. 1832 c.c.

    l'estratto conto non contestato nei termini vincola il correntista e, per riflesso, il fideiussore; l'addebito di operazioni annotate in estratto non è più sindacabile oltre i termini di contestazione.

  • art. 1853 c.c.

    la compensazione tra saldi di distinti rapporti non è configurabile quando la banca non abbia effettivamente operato una compensazione, ma abbia semplicemente addebitato una posta negativa su un conto specifico.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità del controricorrente è stata respinta perché il ricorso conteneva una sommaria esposizione sufficiente dei fatti di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    le censure di omessa pronuncia o ultrapetizione sono state disattese perché non rispettavano la ratio della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove documentali e contabili, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a fondare l'accoglimento.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle risultanze contabili, ma la doglianza si traduceva in richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che, decorso il termine di contestazione dell'estratto conto, non gravasse sulla banca un ulteriore onere probatorio sulle poste annotate.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per prospettare nullità di clausole e conseguente illegittimità del saldo, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in connessione con la dedotta nullità di clausole del rapporto di conto corrente.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevabilità officiosa della nullità, ma senza esito favorevole.

  • art. 1827 c.c.

    richiamato dai ricorrenti ma non decisivo nella motivazione di accoglimento, poiché la Corte ha ritenuto corretta la preclusione derivante dalla mancata tempestiva contestazione delle risultanze contabili.

  • art. 1945 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'opponibilità al fideiussore delle eccezioni relative al rapporto principale, ma la Corte ha valorizzato le preclusioni maturate sul rapporto di conto corrente.

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nel primo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla tempestività delle eccezioni e delle difese svolte nelle memorie istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza e vizi motivazionali/di pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile per doppia conforme, senza indicazione della diversità delle rationes di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello.
  • L'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore ex art. 1955 c.c. deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio di merito; se proposta oltre le preclusioni processuali, non può essere esaminata.
  • L'estratto conto bancario non tempestivamente contestato ex art. 1832 c.c. conserva efficacia probatoria e le annotazioni in esso contenute non sono più sindacabili dal correntista; tale preclusione si riflette anche sul fideiussore.
  • Il fideiussore non può sottrarsi agli effetti della decadenza maturata dal debitore principale sulla contestazione delle annotazioni contabili, quando la pretesa creditoria si fondi su operazioni regolarmente registrate nell'estratto conto.
  • La deduzione di nullità o illiceità di clausole contrattuali non consente, da sola, di superare la preclusione derivante dalla mancata contestazione tempestiva di singole operazioni annotate in conto, se la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La censura sulla mancata compensazione tra conti o sulla rideterminazione del saldo è inammissibile quando la decisione di merito abbia accertato in fatto che la banca ha semplicemente addebitato una posta in un determinato rapporto, senza porre in essere una vera compensazione.

Come è indicizzato

MaterieMoraMutuoConto correnteFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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